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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10478/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace nei propri confronti l’assegnazione patrimoniale effettuata in favore della società beneficiaria in occasione di una scissione societaria del 27 luglio 2011. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha rigettato l’appello della società beneficiaria, ritenendo ammissibile la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. anche contro l’atto di scissione, esercitata dal curatore ex art. 66 l.f., e ravvisando l’eventus damni nel trasferimento alla beneficiaria del cespite immobiliare di maggior valore, con residuo patrimonio della scissa inidoneo a soddisfare il passivo. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione degli artt. 2503 e 2506 ss. c.c. e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., sostenendo che la scissione non avrebbe natura traslativa ma di mera assegnazione, con conseguente inapplicabilità sia della revocatoria ordinaria sia della revocatoria fallimentare. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la prova dell’eventus damni su una perizia di parte priva di effettivo valore probatorio, su un preteso principio di non contestazione e su un fatto notorio non correttamente utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l’azione revocatoria ordinaria è ammissibile contro l’atto di scissione societaria anche quando sia proposta dal curatore fallimentare, perché mira alla sola inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore pregiudicato e non alla sua invalidità; ha inoltre ribadito la natura traslativa della scissione alla luce della giurisprudenza interna e della Corte di giustizia UE. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dell’eventus damni, osservando che il giudice può valorizzare una perizia stragiudiziale anche se contestata, purché motivi adeguatamente, e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore condanna in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2503 c.c.

    L’opposizione dei creditori alla scissione è rimedio diverso dalla revocatoria: è finalizzata a far valere l’invalidità dell’operazione, non la sua inefficacia relativa.

  • artt. 2506 e ss. c.c.

    La scissione societaria conserva natura traslativa; l’operazione può essere oggetto di revocatoria ordinaria quando pregiudica i creditori.

  • art. 2506-bis c.c.

    Il riferimento alla società scissa come "società trasferente" conferma la dimensione traslativa della scissione.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è esperibile contro l’atto di scissione per ottenere l’inefficacia relativa nei confronti del solo creditore pregiudicato.

  • art. 66 l.f.

    Il curatore fallimentare può esercitare l’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di scissione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudizio sulla nozione di fatto notorio è sindacabile solo per uso di una nozione giuridicamente errata del notorio, non per insufficienza motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è esclusa quando la decisione di merito contiene un apparato argomentativo sufficiente e non meramente assertivo.

  • art. 360 c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizi processuali non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono applicarsi le sanzioni per abuso del processo e responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità tra proposta del Presidente delegato e decisione finale consente l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria nel subprocedimento camerale.

  • art. 111 c.p.c.

    La scissione è richiamata come vicenda che determina successione a titolo particolare nel processo.

  • art. 15 d.lgs. n. 22 del 1991

    È evocato come precedente normativo compatibile con la tutela dei creditori mediante rimedi conservativi e con l’efficacia dell’operazione societaria.

Massime di principio

  • L’azione revocatoria ordinaria è astrattamente esperibile anche contro una scissione societaria già perfezionata, quando l’operazione abbia reso più difficile o impossibile la soddisfazione del creditore, poiché il rimedio mira alla sola inefficacia relativa dell’atto e non alla sua caducazione erga omnes.
  • L’opposizione dei creditori prevista dalla disciplina della scissione e la revocatoria ordinaria non sono rimedi alternativi in senso esclusivo: hanno oggetto e finalità diversi e possono concorrere, perché la prima incide sulla validità dell’operazione mentre la seconda tutela la garanzia patrimoniale del singolo creditore.
  • La natura traslativa della scissione societaria consente di qualificare i beni assegnati alla beneficiaria come suscettibili di aggressione revocatoria quando l’operazione sia pregiudizievole per i creditori anteriori.
  • Nel giudizio revocatorio, l’eventus damni può essere desunto da una pluralità di elementi, tra cui consistenza del credito, antecedenza rispetto all’atto pregiudizievole, mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio e insufficienza del residuo attivo a soddisfare il passivo.
  • Il giudice di merito può valorizzare una perizia stragiudiziale contestata, purché spieghi adeguatamente le ragioni della sua attendibilità; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del merito una diversa lettura del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge.
  • La nozione di fatto notorio è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia impiegato un concetto giuridicamente errato di notorio; non è invece ammesso contestare in sede di legittimità la mera plausibilità o l’accuratezza della valutazione di merito sulla notorietà del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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