Cassazione Civile, Ordinanza n. 23143/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione della sentenza n. 3592/2021, ordinando che dopo le parole "come per legge" fosse aggiunta la locuzione relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura speciale, che non consente di individuare un vincitore e un soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito con sentenza di Cassazione n. 3592/2021, era stata rigettata l'impugnazione proposta avverso una decisione della Commissione tributaria regionale e la parte soccombente era stata condannata alle spese in favore del Comune di Ischia. Nel controricorso del precedente giudizio, il difensore aveva domandato la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto i compensi. Poiché nella sentenza di legittimità era stata omessa ogni statuizione sulla distrazione, il difensore ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale, resistita dalla controparte. Il ricorso deduceva, in sostanza, che l'omessa pronuncia sulla distrazione integra errore materiale correggibile con il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche in cassazione, e non richiede l'uso dei mezzi ordinari di impugnazione.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale dell'avvocato nel giudizio di correzione
art. 93 c.p.c.
richiamato come norma coerente con la possibilità di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e di non aver ricevuto gli onorari
art. 287 c.p.c.
indicato come rimedio per la correzione degli errori materiali, utilizzabile per l'omessa pronuncia sulla distrazione
art. 288 c.p.c.
insieme all'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come forma camerale del procedimento, applicabile dopo la novella del d.lgs. n. 149/2022
art. 391-bis c.p.c.
richiamato per affermare l'applicabilità del rimedio anche alle pronunce della Corte di cassazione
d.lgs. n. 149/2022
richiamato per evidenziare la nuova disciplina procedurale del giudizio camerale
art. 380-bis c.p.c.
menzionato solo per escluderne l'applicazione nella formulazione previgente
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una questione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma, ma si collega alla statuizione sulle spese e consente al difensore di ottenere direttamente un titolo esecutivo nei confronti del soccombente.
- La correzione dell'omissione può essere disposta anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si fa luogo a una vera soccombenza, sicché non deve pronunciarsi sulle spese del procedimento stesso.
- Per la distrazione delle spese è sufficiente la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari, senza un sindacato sulla veridicità di tale dichiarazione.
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