Sentenza n. 1054/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. GE 2021/0130734 del 29/06/2021, notificata via pec al domicilio digitale indicato dal ricorrente in data 29/06/2021, con cui il Dirigente del Servizio Governo del Territorio del Comune di Prato ha respinto l'istanza di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014 P.G. n. 20160043880 del 14/03/2016 presentata dal ricorrente per opere realizzate in difformità dal titolo in due unità residenziali e, contestualmente, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio; - nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui, in particolare, la comunicazione dei motivi ostativi P.G. n. 20210002071 del 07/01/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’attestazione di conformità per opere edilizie realizzate in difformità dal titolo, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di attestazione di conformità presentata ai sensi dell’art. 209 della l.r. Toscana n. 65/2014, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti connessi. Ha sostenuto, con il primo motivo, che gli interventi realizzati fossero qualificabili come restauro e risanamento conservativo, conformi alla disciplina urbanistica della sottozona BO1, e non come ristrutturazione edilizia. In particolare, ha dedotto l’assenza di aumento delle unità immobiliari, di mutamento della destinazione d’uso, di incremento di volume o di superficie utile, sostenendo che la sostituzione dei solai, il loro abbassamento, la scala esterna e le tettoie fossero finalizzati al recupero igienico-funzionale, alla sicurezza strutturale e al risparmio energetico, senza alterazione dell’aspetto esteriore. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il Comune non avesse considerato le osservazioni presentate in sede procedimentale, né avesse indicato specificamente le ragioni del contrasto con la disciplina urbanistica, né spiegato la mancata rilevanza attribuita all’assenza di incrementi volumetrici e funzionali e al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto adeguatamente esplicitate le ragioni del diniego, poiché dagli atti emergeva chiaramente che il Comune aveva qualificato le opere come ristrutturazione edilizia e le aveva ritenute non conformi alla disciplina urbanistica applicabile, che consentiva soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo. Nel merito, il Collegio ha escluso che gli interventi fossero limitati al recupero e alla conservazione dell’edificio preesistente. Ha valorizzato il carattere sistematico delle opere, lo svuotamento dell’edificio, il rifacimento dei solai a quota diversa e con materiali diversi da quelli originari, la demolizione delle scale interne e la loro sostituzione con un’unica scala esterna, nonché la realizzazione di tettoie. Tali interventi hanno alterato la consistenza fisica, gli elementi tipologici, distributivi e formali dell’immobile, rendendo autonome le unità dei due piani, e risultavano pertanto incompatibili con il restauro e risanamento conservativo. Il parere favorevole della Soprintendenza è stato ritenuto riferito alla sola compatibilità paesaggistica e non idoneo a superare il contrasto con la disciplina urbanistica comunale. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014
Disciplina l’attestazione di conformità per interventi edilizi realizzati in difformità dal titolo; il diniego è legittimo quando le opere non risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Il parere della Soprintendenza richiamato nel provvedimento riguarda la compatibilità paesaggistica delle opere e non sostituisce la verifica della loro conformità urbanistica ed edilizia.
art. 13 NTA del PRG Sozzi Somigli
È richiamato quale disciplina conservativa applicabile all’epoca dell’esecuzione degli interventi, non compatibile con opere qualificabili come ristrutturazione edilizia.
art. 21 A NTA del PRG Sozzi Somigli
È richiamato dal Comune e dal TAR quale ulteriore parametro urbanistico ostativo alle opere realizzate.
art. 22 del Regolamento Urbanistico
È richiamato quale disposizione urbanistica che non consentiva gli interventi sistematici eseguiti sull’edificio.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia, anziché come restauro e risanamento conservativo, può fondarsi sul rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e sull’alterazione della sua originaria consistenza fisica, anche quando non siano aumentati volume, superficie utile o numero delle unità immobiliari.
- Il restauro e risanamento conservativo presuppone che le opere siano dirette al recupero dell’edificio con conservazione della struttura originaria e dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali; lo svuotamento dell’immobile, il rifacimento dei solai a quota diversa e con materiali diversi, la demolizione delle scale interne e la realizzazione di scale esterne sono elementi incompatibili con tale qualificazione.
- La verifica di compatibilità paesaggistica espressa dalla Soprintendenza attiene alla tutela paesaggistica e non comporta, di per sé, l’accertamento della conformità urbanistica ed edilizia delle opere rispetto agli strumenti comunali.
- Il diniego dell’attestazione di conformità è adeguatamente motivato quando individua la qualificazione edilizia delle opere, la disciplina urbanistica applicabile e il concreto contrasto tra gli interventi eseguiti e le prescrizioni conservative dello strumento urbanistico.
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