Cassazione Penale, Sentenza n. 11738/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e distrattiva derivanti da una complessa operazione di svuotamento della cooperativa Fiumicello (cessione di beni strumentali e dell'intero patrimonio immobiliare a soci e a una società di comodo 'Le Cognare', pagamenti fittizi e azzeramento della cassa il 31/12/2004). Le censure principali: carenza o apparente motivazione sui "motivi nuovi" di appello; travisamento della prova; errore nella qualificazione giuridica (contestata ricettazione post‑fallimentare vs bancarotta fraudolenta prefallimentare); insussistenza del dolo per amministratori senza delega e per sindaci/terzi (mancanza di segnali di allarme o di concerto antecedente); rilevanza penale di atti posti in essere dopo la dichiarazione di insolvenza (post factum); omissione nell'accertare vantaggi compensativi e possibile configurazione di bancarotta "riparata"; vizi nella dosimetria della pena e nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - Annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DOMENICHIELLO Emanuele (nuovo esame da altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro). - Annullato con rinvio, limitatamente alla specifica contestazione di distrazione di denaro dalla cassa contanti in data 31/12/2004, le posizioni di VENEZIA Vita e CIFARELLI Lucio Tommaso (nuovo esame su quel punto); per il resto i ricorsi di Venezia e Cifarelli sono stati rigettati. - Rigettato i ricorsi di DISABATO Angelo Raffaele e DISABATO Pietro; le condanne a loro carico restano confermate con condanna alle spese processuali. - Ha disposto che Venezia, Cifarelli, Pietro e Angelo Disabato siano condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che hanno concluso. Motivazioni chiave: la Corte ha ritenuto provata l'unitarietà e la fittizietà dell'operazione distrattiva, ha confermato la liceità dell'accertamento dell'aggravante di danno rilevante ai sensi dell'art. 219 L.F. (commisurata al valore complessivo dei beni sottratti), ma ha rilevato carenze probatorie e/o di motivazione rispetto a specifici segmenti (in particolare la posizione di Domenichiello e la distrazione di cassa del 31/12/2004) che impongono il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte verifica quando comportamenti di più soggetti compongono un'azione unitaria distrattiva e quando atti successivi di terzi richiedono prova di precedente accordo per integrare il concorso.
art. 40, comma 2 cod. pen.
Consente l'attribuzione di responsabilità per omissione degli organi di controllo (concorso omissivo improprio) quando il soggetto, pur potendo conoscere e impedire l'evento, omette di farlo con dolo eventuale; applicato agli amministratori e ai sindaci non delegati.
art. 216 legge fallimentare (L.F.)
Rilevanza della pluralità di atti nella bancarotta patrimoniale: il reato può essere a condotta plurima ma la corte distingue gli atti omogenei/unitari da atti ontologicamente e temporalmente distinti.
art. 223 L.F.
Riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta; utilizzata per inquadrare le distrazioni patrimoniali contestate.
art. 219 L.F.
Circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte precisa che il danno si valuta sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non sul danno subito da ciascun creditore.
art. 232, comma terzo n.1 L.F.
Norma sulla ricettazione pre/post-fallimentare: la Corte valuta e distingue la ricettazione dalla bancarotta fraudolenta richiedendo prova del concerto anteriore quando l'atto del terzo è posteriore alla dichiarazione di insolvenza.
art. 2381 cod. civ.
Ricordato per delineare i doveri informativi degli amministratori e l'onere di agire informati; riduce gli oneri degli amministratori senza delega ma non li esonera quando risultino segnali di allarme che richiedevano intervento.
art. 2392 cod. civ.
Richiamato in combinato disposto con art.2381 per spiegare i limiti della responsabilità degli amministratori senza delega: non responsabilità oggettiva, ma responsabilità ove non sia impedito il fatto dannoso che si poteva conoscere.
art. 2403 cod. civ.
Attribuisce ai sindaci poteri-doveri di controllo; la Corte sottolinea che il controllo sindacale non è solo contabile ma anche sostanziale rispetto alla gestione e alle operazioni anomale.
art. 2560 cod. civ.
Richiamato in relazione all'accollo dei debiti: la Corte osserva che non risultano elementi che attestino il consenso dei creditori all'accollo o l'effettività dell'estinzione dei debiti, indebolendo la tesi del vantaggio compensativo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella formulazione dei motivi in Cassazione; la Corte ricorda i limiti di rimessione ed esame dei "motivi nuovi" d'appello in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; la Corte indica i limiti di intervento quando c'è "doppia conforme" nei gradi di merito.
art. 133 cod. pen.
Principi di commisurazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, valido sindacato in Cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrarietà.
Massime di principio
- Concorso omissivo improprio: l'amministratore o sindaco senza delega può essere penalmente responsabile se risultano "segnali di allarme" concreti che avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi; la valutazione richiede il giudizio controfattuale sul possibile impedimento dell'evento.
- Atto di terzo posteriore alla dichiarazione di insolvenza (post factum): non integra automaticamente concorso nella bancarotta prefallimentare; occorre prova di un accordo o concerto antecedente tra intraneus e terzo.
- Unitarietà dell'operazione: più atti dispositivi distribuiti nel tempo possono costituire un'operazione unitaria distrattiva se emergono elementi di concertazione e funzionalità fra i singoli atti; la distinzione va fatta caso per caso.
- Aggravante art.219 L.F.: il danno si quantifica sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non sul danno soggettivo dei singoli creditori; ciò può aggravare significativamente la posizione degli imputati.
- Bancarotta "riparata": per escludere la rilevanza penale serve prova concreta della effettiva reintegrazione patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento (adempimenti verificabili e tracciabili).
- Prova del dolo dei concorrenti esterni: non è necessaria la conoscenza specifica del dissesto, ma è richiesta la consapevolezza del carattere depauperativo dell'operazione e la volontarietà del contributo.
- Ruolo dei sindaci: il controllo non è mero riscontro contabile; i sindaci hanno il dovere di approfondire operazioni anomale, chiedere informazioni e, se necessario, attivare le procedure di tutela dei creditori.
- Motivazione e "doppia conforme": quando primo e secondo grado concordano, il sindacato di legittimità è più restrittivo; però omissioni probatorie o ragioni decisive non valutate possono giustificare annullamento e rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11714/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11717/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11721/2025 del 25/03/2025
- Sentenza penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →