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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11738/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e distrattiva derivanti da una complessa operazione di svuotamento della cooperativa Fiumicello (cessione di beni strumentali e dell'intero patrimonio immobiliare a soci e a una società di comodo 'Le Cognare', pagamenti fittizi e azzeramento della cassa il 31/12/2004). Le censure principali: carenza o apparente motivazione sui "motivi nuovi" di appello; travisamento della prova; errore nella qualificazione giuridica (contestata ricettazione post‑fallimentare vs bancarotta fraudolenta prefallimentare); insussistenza del dolo per amministratori senza delega e per sindaci/terzi (mancanza di segnali di allarme o di concerto antecedente); rilevanza penale di atti posti in essere dopo la dichiarazione di insolvenza (post factum); omissione nell'accertare vantaggi compensativi e possibile configurazione di bancarotta "riparata"; vizi nella dosimetria della pena e nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - Annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DOMENICHIELLO Emanuele (nuovo esame da altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro). - Annullato con rinvio, limitatamente alla specifica contestazione di distrazione di denaro dalla cassa contanti in data 31/12/2004, le posizioni di VENEZIA Vita e CIFARELLI Lucio Tommaso (nuovo esame su quel punto); per il resto i ricorsi di Venezia e Cifarelli sono stati rigettati. - Rigettato i ricorsi di DISABATO Angelo Raffaele e DISABATO Pietro; le condanne a loro carico restano confermate con condanna alle spese processuali. - Ha disposto che Venezia, Cifarelli, Pietro e Angelo Disabato siano condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che hanno concluso. Motivazioni chiave: la Corte ha ritenuto provata l'unitarietà e la fittizietà dell'operazione distrattiva, ha confermato la liceità dell'accertamento dell'aggravante di danno rilevante ai sensi dell'art. 219 L.F. (commisurata al valore complessivo dei beni sottratti), ma ha rilevato carenze probatorie e/o di motivazione rispetto a specifici segmenti (in particolare la posizione di Domenichiello e la distrazione di cassa del 31/12/2004) che impongono il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte verifica quando comportamenti di più soggetti compongono un'azione unitaria distrattiva e quando atti successivi di terzi richiedono prova di precedente accordo per integrare il concorso.

  • art. 40, comma 2 cod. pen.

    Consente l'attribuzione di responsabilità per omissione degli organi di controllo (concorso omissivo improprio) quando il soggetto, pur potendo conoscere e impedire l'evento, omette di farlo con dolo eventuale; applicato agli amministratori e ai sindaci non delegati.

  • art. 216 legge fallimentare (L.F.)

    Rilevanza della pluralità di atti nella bancarotta patrimoniale: il reato può essere a condotta plurima ma la corte distingue gli atti omogenei/unitari da atti ontologicamente e temporalmente distinti.

  • art. 223 L.F.

    Riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta; utilizzata per inquadrare le distrazioni patrimoniali contestate.

  • art. 219 L.F.

    Circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte precisa che il danno si valuta sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non sul danno subito da ciascun creditore.

  • art. 232, comma terzo n.1 L.F.

    Norma sulla ricettazione pre/post-fallimentare: la Corte valuta e distingue la ricettazione dalla bancarotta fraudolenta richiedendo prova del concerto anteriore quando l'atto del terzo è posteriore alla dichiarazione di insolvenza.

  • art. 2381 cod. civ.

    Ricordato per delineare i doveri informativi degli amministratori e l'onere di agire informati; riduce gli oneri degli amministratori senza delega ma non li esonera quando risultino segnali di allarme che richiedevano intervento.

  • art. 2392 cod. civ.

    Richiamato in combinato disposto con art.2381 per spiegare i limiti della responsabilità degli amministratori senza delega: non responsabilità oggettiva, ma responsabilità ove non sia impedito il fatto dannoso che si poteva conoscere.

  • art. 2403 cod. civ.

    Attribuisce ai sindaci poteri-doveri di controllo; la Corte sottolinea che il controllo sindacale non è solo contabile ma anche sostanziale rispetto alla gestione e alle operazioni anomale.

  • art. 2560 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'accollo dei debiti: la Corte osserva che non risultano elementi che attestino il consenso dei creditori all'accollo o l'effettività dell'estinzione dei debiti, indebolendo la tesi del vantaggio compensativo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella formulazione dei motivi in Cassazione; la Corte ricorda i limiti di rimessione ed esame dei "motivi nuovi" d'appello in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; la Corte indica i limiti di intervento quando c'è "doppia conforme" nei gradi di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di commisurazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, valido sindacato in Cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrarietà.

Massime di principio

  • Concorso omissivo improprio: l'amministratore o sindaco senza delega può essere penalmente responsabile se risultano "segnali di allarme" concreti che avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi; la valutazione richiede il giudizio controfattuale sul possibile impedimento dell'evento.
  • Atto di terzo posteriore alla dichiarazione di insolvenza (post factum): non integra automaticamente concorso nella bancarotta prefallimentare; occorre prova di un accordo o concerto antecedente tra intraneus e terzo.
  • Unitarietà dell'operazione: più atti dispositivi distribuiti nel tempo possono costituire un'operazione unitaria distrattiva se emergono elementi di concertazione e funzionalità fra i singoli atti; la distinzione va fatta caso per caso.
  • Aggravante art.219 L.F.: il danno si quantifica sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non sul danno soggettivo dei singoli creditori; ciò può aggravare significativamente la posizione degli imputati.
  • Bancarotta "riparata": per escludere la rilevanza penale serve prova concreta della effettiva reintegrazione patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento (adempimenti verificabili e tracciabili).
  • Prova del dolo dei concorrenti esterni: non è necessaria la conoscenza specifica del dissesto, ma è richiesta la consapevolezza del carattere depauperativo dell'operazione e la volontarietà del contributo.
  • Ruolo dei sindaci: il controllo non è mero riscontro contabile; i sindaci hanno il dovere di approfondire operazioni anomale, chiedere informazioni e, se necessario, attivare le procedure di tutela dei creditori.
  • Motivazione e "doppia conforme": quando primo e secondo grado concordano, il sindacato di legittimità è più restrittivo; però omissioni probatorie o ragioni decisive non valutate possono giustificare annullamento e rinvio.

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