Cassazione Penale, Sentenza n. 23791/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale per una rapina aggravata in concorso e per ricettazione. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del G.i.p., ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai capi provvisori a) e c), riferiti ai reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, contestando soprattutto il riconoscimento quale concorrente nella rapina e il suo presunto ruolo di conducente dell'autovettura utilizzata prima e dopo il fatto; ha sostenuto che il Tribunale avrebbe male interpretato le captazioni e le dichiarazioni di un correo, attribuendo valore decisivo a elementi che la difesa riteneva letti fuori contesto, oltre a contestare l'affidabilità delle videoriprese e dei dati delle celle telefoniche. Dall'altro lato, ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari, assumendo che il Tribunale le avesse fondato in modo apparente sulla sola gravità della condotta e che difettasse l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e comunque manifestamente infondati perché diretti, in sostanza, a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del compendio indiziario, attività preclusa in sede di legittimità nelle misure cautelari. La motivazione del Tribunale è stata considerata ampia, logica e specifica sia quanto ai gravi indizi sia quanto alle esigenze cautelari, con richiamo a plurimi elementi convergenti: videoriprese, captazioni, dichiarazioni del correo, tempistica degli spostamenti, contatti telefonici, localizzazione delle celle, fotografia nel telefono sequestrato e condotte di occultamento degli indumenti. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ribadito che non coincide con l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma richiede una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità e contesto; nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente valorizzato la natura organizzata e non occasionale dei reati e la spiccata professionalità delinquenziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
ais sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare il contenuto della motivazione della sentenza, con esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari.
art. 273 c.p.p.
gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)
la loro insussistenza è sindacabile in cassazione solo se denunciata come violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 c.p.p.
esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.)
il pericolo di reiterazione deve essere attuale e concreto, da valutare in chiave prognostica alla luce delle modalità del fatto, della personalità e del contesto.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
l'attualità non coincide con l'imminenza di occasioni specifiche di recidiva, ma con la concreta possibilità di reiterazione desunta da una valutazione complessiva della fattispecie.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiamo finale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
artt. 110, 628, comma terzo, n. 1, prima e terza parte, c.p.
artt. 110, 628, comma terzo, n.1, prima e terza parte
capo provvisorio riferito a rapina aggravata in concorso.
art. 110 c.p.
richiamo al concorso di persone nel reato.
art. 648 c.p.
capo provvisorio riferito a ricettazione, contestata in concorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti: il controllo della Cassazione riguarda solo violazioni di legge e vizi motivazionali radicali, come assenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Le censure che si limitano a opporre una lettura alternativa degli stessi elementi indiziari già scrutinati dal giudice cautelare sono inammissibili, soprattutto quando non si confrontano in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere sindacata in cassazione solo nei limiti del controllo esterno sulla legalità e sulla tenuta logica della motivazione, non sul merito dell'apprezzamento delle fonti di prova.
- L'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. richiede una prognosi di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, da formulare considerando modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto, e non soltanto la gravità astratta del reato.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non va inteso come necessaria imminenza di una nuova occasione delittuosa, ma come concreta persistenza del rischio desumibile dalla natura organizzata e non occasionale del fatto e dagli indici della personalità dell'agente.
- Quando la motivazione del giudice cautelare valorizza una pluralità di elementi convergenti e li coordina logicamente, la doglianza difensiva deve confrontarsi con quell'insieme indiziario nel suo complesso; altrimenti si risolve in una critica parcellizzata e non decisiva.
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