Cassazione Penale, Sentenza n. 11553/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2023 che aveva dichiarato inammissibile, ex art. 666, comma 2, c.p.p., l'istanza con cui il ricorrente chiedeva la nullita' del decreto di irreperibilita' emesso dal PM il 11/05/2021 e delle successive notifiche effettuate presso il difensore. Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione della legge (art. 160 c.p.p.), perchè il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato adeguatamente che gli accertamenti per la pronuncia di irreperibilita' erano lacunosi: dagli atti risultava che il condannato aveva dichiarato domicilio dal 14/10/2016 in Moresco, Contrada Molino n. 30, era nato in Pakistan e non risultava che fossero state svolte ricerche complete ai sensi dell'art. 159 c.p.p., né verifiche in specifici luoghi indicati (Corridonia, Moresco Contrada Molino n.30, Via S. Nobili n.1).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il decreto di irreperibilita' e' atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva e che il giudice dell'esecuzione doveva valutare la congruita', adeguatezza e validita' delle ricerche compiute per accertare la residenza/domicilio del condannato. In particolare la Corte ha rilevato la necessita' di verificare se le ricerche fossero state estese ai luoghi risultanti dal certificato storico di residenza e alle altre sedi indicate negli atti (compreso il domicilio indicato all'ingresso in carcere). Alla luce di cio' l'ordinanza impugnata e' stata annullata con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Norma richiamata dall'ordinanza impugnata in tema di inammissibilita' dell'istanza; la Corte ha esaminato la fondatezza del ricorso nonostante il riferimento a tale norma operato dal giudice di merito
art. 160 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente per vizio di nullita' o inosservanza di norme sostanziali/di forma; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valutare correttamente gli accertamenti necessari ai fini della dichiarazione di irreperibilita'
art. 159 c.p.p.
Norma sui criteri e sulle ricerche da esperire per la ricerca dell'imputato: la Corte ha richiamato l'obbligo di verificare che le ricerche siano state condotte nei luoghi rilevanti (residenza, domicilio, ultime dimore), e che le ricerche all'estero scattano solo se quelle nel territorio dello Stato non consentono di individuare l'indirizzo
Giurisprudenza Cassazione
Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015 (Ben Khelifa), Rv. 264104
Precisa che l'obbligo di disporre ricerche all'estero per l'emissione del decreto di irreperibilita' sorge solo quando le ricerche sul territorio nazionale non consentono di individuare la localita' in cui l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attivita'
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilita' e' un atto formale essenziale anche in sede esecutiva: la sua validita' dipende dalla adeguatezza e congruita' delle ricerche svolte per accertare la residenza/domicilio del condannato
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di verificare che siano state effettuate ricerche nei luoghi indicati negli atti (residenza anagrafica, domicilio dichiarato, ultime dimore), prima di dichiarare l'irreperibilita'
- Le ricerche all'estero sono necessarie solo se quelle svolte all'interno del territorio nazionale risultano insufficienti a individuare l'indirizzo dell'imputato, non in modo automatico per il solo fatto della nascita all'estero
- La mancata valutazione delle ricerche o l'omessa verifica dei luoghi specificamente indicati puo' determinare l'annullamento dell'ordinanza che si fonda sul decreto di irreperibilita' e la conseguente rinnovazione del giudizio
- In casi simili conviene documentare e far emergere, anche tramite certificati di residenza e dichiarazioni, i domicili/indirizzi concreti dove effettuare le ricerche e segnalare al giudice eventuali omissioni nelle indagini
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