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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38751/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva ribadito la responsabilità per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p., sostenendo che la condanna sarebbe stata fondata solo su presunzioni di natura tributaria e non su una prova penale autonoma, in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha contestato, in particolare, il valore indiziario attribuito alla qualifica di evasore totale, alla genericità delle fatture, alla sproporzione degli importi rispetto alla struttura aziendale e ai prelievi in contanti successivi ai pagamenti tracciati, sostenendo che tali elementi sarebbero rilevanti solo in sede fiscale e non idonei a dimostrare la falsità oggettiva delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era assolutamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha rilevato che la Corte territoriale non aveva affatto fondato la responsabilità su mere presunzioni tributarie, ma su un compendio di plurimi elementi gravi, precisi e concordanti: anomalie formali e sostanziali delle fatture, incongruità tra importi fatturati e capacità produttiva della ditta, correlazione temporale tra accrediti e immediati prelievi in contanti, mancata collaborazione dell'imputato con l'Agenzia delle Entrate e ravvedimento operoso di due società utilizzatrici delle fatture, che avevano presentato dichiarazioni integrative e versato le sanzioni per infedele dichiarazione derivante dall'uso di documentazione falsa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 D.Lgs. 74/2000

    norma incriminatrice posta a base della condanna per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla difesa come parametro del giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    invocato come motivo di ricorso per violazione di legge penale sostanziale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato quale base per aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in tema di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure di merito in modo generico, senza confrontarsi puntualmente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e senza indicare specifiche illogicità manifeste.
  • La condanna penale per reati tributari non può essere sorretta da mere presunzioni fiscali in quanto tali, ma deve poggiare su un autonomo quadro probatorio penale; tuttavia, una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti può legittimamente fondare il giudizio di colpevolezza.
  • Le anomalie formali delle fatture, la sproporzione tra importi fatturati e capacità organizzativa dell'emittente, le movimentazioni finanziarie compatibili con una restituzione in contanti e le condotte successive dei soggetti utilizzatori possono concorrere a dimostrare la fittizietà delle operazioni documentate.
  • La mancata confutazione di elementi probatori specificamente valorizzati nella sentenza impugnata impedisce di ottenere una rivalutazione del compendio probatorio in cassazione, quando il ricorso si risolva in una diversa lettura atomistica delle risultanze di fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, il giudice di legittimità può porre a suo carico le spese processuali e una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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