Sentenza n. 1983/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione - del giudicato nascente dalla sentenza 5205/23 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile relativo all'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle le somme spettanti a titolo di carta elettronica del docente, per complessivi € 2.000,00. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha depositato una nota attestante l'espletamento degli adempimenti di propria competenza e, prima della camera di consiglio, ha documentato l'intervenuta attivazione della carta del docente. La ricorrente ha confermato il soddisfacimento della pretesa principale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta mediante l'attivazione della carta del docente. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese quando l'adempimento intervenga soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza; le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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