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Sentenza

Sentenza n. 1983/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione - del giudicato nascente dalla sentenza 5205/23 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202600798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile relativo all'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle le somme spettanti a titolo di carta elettronica del docente, per complessivi € 2.000,00. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha depositato una nota attestante l'espletamento degli adempimenti di propria competenza e, prima della camera di consiglio, ha documentato l'intervenuta attivazione della carta del docente. La ricorrente ha confermato il soddisfacimento della pretesa principale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta mediante l'attivazione della carta del docente. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese quando l'adempimento intervenga soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza; le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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