Sentenza del 04/10/2017 n. 1153 - Comm. Trib. Prov. Torino
ACCERTAMENTO: Prova documentale - Perizia estimativa - Produzione dopo emissione P.V.C. - Ammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento, o comunque la contestazione, dell'importo detassabile dell'investimento, sostenendo l'utilizzabilità di una relazione esplicativa redatta da un professionista e prodotta dopo l'emissione del processo verbale di constatazione (P.V.C.). La relazione non coincideva integralmente con la precedente perizia asseverata utilizzata per la dichiarazione; l'Ufficio ne metteva quindi in discussione l'ammissibilità e il valore probatorio.
La decisione
La produzione documentale è stata ritenuta ammissibile e utilizzabile sia nella fase precontenziosa sia nel giudizio. La successiva relazione del professionista, pur diversa dalla perizia originaria, non è stata considerata invalida per il solo fatto di essere stata prodotta dopo l'emissione del P.V.C. Essa non rientra tra i documenti contabili soggetti alla preclusione derivante dalla mancata esibizione durante l'accesso o entro il termine assegnato dall'Ufficio. Il contribuente ha quindi ottenuto il riconoscimento della possibilità di utilizzare la relazione a propria difesa.
Norme richiamate
Regole processuali e amministrative sull'esibizione dei documenti contabili in sede di verifica fiscale
La preclusione per la mancata esibizione opera per i documenti contabili che avrebbero dovuto essere presentati durante l'accesso o nel termine concesso dall'Ufficio. Non si estende automaticamente alle relazioni esplicative o alle perizie prodotte successivamente per chiarire e sostenere la posizione del contribuente.
Massime di principio
- Una relazione tecnica o perizia esplicativa prodotta dopo il P.V.C. può essere ammessa come elemento difensivo, anche se non era stata consegnata durante la verifica.
- La mancata produzione tempestiva non determina automaticamente l'inutilizzabilità di ogni documento: occorre distinguere tra documentazione contabile soggetta a preclusione e documenti tecnici o illustrativi.
- Il fatto che una relazione successiva non coincida perfettamente con una precedente perizia non ne comporta, da solo, l'invalidità; le differenze devono essere valutate nel merito e supportate da adeguate spiegazioni.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe comunque produrre già in fase di verifica tutta la documentazione disponibile e motivare puntualmente eventuali integrazioni o correzioni successive.
- L'ammissibilità della relazione non implica automaticamente che il suo contenuto sia ritenuto corretto: il giudice deve comunque valutarne attendibilità, coerenza metodologica e forza probatoria.
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