Cassazione Penale, Ordinanza n. 17568/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di evasione. Con il ricorso si contestavano tre profili: la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in relazione all'evasione contestata, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure riproducono profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche; perciò non sono deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già valutate e respinte dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e aderente alle risultanze processuali.
- La contestazione dell'elemento soggettivo, della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito se la decisione impugnata ha già affrontato specificamente tali profili con argomentazione immune da vizi macroscopici.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17546/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17551/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17552/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17554/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17555/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17556/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →