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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24989/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 19/10/2021: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (si deduceva competenza di Palermo in ragione di un nuovo ordine di esecuzione); 2) violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. per aver ritenuto erroneamente che la pena da espiare fosse superiore a due anni, con conseguente inammissibilita' della detenzione domiciliare (si eccepiva l'ineseguibilita' di una sentenza del Tribunale di Catania oggetto di revoca della sospensione condizionale); 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, per mancata valutazione positiva della condotta successiva e assenza di motivazione circa la possibilita' di reinserimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo respinto: la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma era corretta in forza del criterio del locus domicilii e del principio della perpetuatio jurisdictionis, che fissa la competenza sulla situazione esistente al momento della richiesta; pertanto eventuali successivi mutamenti non trasferiscono la competenza. Secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto negli atti di cassazione la documentazione probatoria relativa alla revoca della sospensione condizionale e quindi non ha assolto l'onere di allegazione necessario per l'esame della censura. Terzo motivo inammissibile: il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente il rigetto dell'affidamento in prova in base agli elementi istruttori (assenza di lavoro o attivita' risocializzanti, pluralita' e gravita' dei reati, mancanza di elementi personologici che evidenzino una revisione critica), ambito riservato alla discrezionalita' del giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende pari a 3000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Disciplina i requisiti per la detenzione domiciliare secondo il limite di pena complessiva da espiare (riferimento al comma 1-bis): la Corte ha valutato l'interpretazione applicata dal Tribunale e ha ritenuto che la contestazione sulla determinazione della pena non fosse adeguatamente documentata in sede di cassazione

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha confermato che il giudizio prognostico sul 'doppio favore' e sulla risocializzazione e' rimesso alla discrezionalita' del Tribunale di sorveglianza, purche' motivato nei limiti logico-giuridici

  • art. 655, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha osservato che la materia e' derogata dalle norme specifiche in tema di sorveglianza

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri generali di competenza per la magistratura di sorveglianza (locus custodiae e locus domicilii); la Corte lo ha applicato per confermare la competenza del Tribunale di Roma

  • art. 236 disp. att. cod. proc. pen.

    Deroga operante in materia di procedimenti di sorveglianza che incide sulla determinazione della competenza territoriale: la Corte l'ha ritenuta applicabile anche ai procedimenti di detenzione domiciliare

  • art. 47 legge n. 354 del 1975

    Attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di svolgere attivita' istruttorie sul soggetto; la Corte ha riferito all'uso di tali attivita' nel giudizio prognostico per l'affidamento

  • art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000

    Norma richiamata in relazione alle attivita' istruttorie del tribunale di sorveglianza; la Corte ha confermato che il Tribunale puo' avvalersi degli accertamenti previsti per formare la propria valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e possibilita' di una somma a favore della cassa delle ammende per impugnazioni irrituali o colpose; la Corte ha condannato il ricorrente a tale somma (3000 euro)

Massime di principio

  • La competenza territoriale per le istanze di sorveglianza si determina in base al locus domicilii o locus custodiae esistente al momento della richiesta e resta vincolante per il procedimento (principio della perpetuatio jurisdictionis): eventuali atti successivi che mutino la situazione non trasferiscono la competenza
  • In cassazione il ricorrente deve fornire autosufficiente allegazione documentale delle circostanze di fatto che deduce (es. atti relativi alla revoca della sospensione condizionale); l'assenza di tali documenti rende la censura inammissibile per difetto di autosufficienza
  • Il giudizio sul rilascio di misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova) comporta una valutazione prognostica di natura discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza; in sede di legittimità e' sindacabile solo il rispetto dei limiti logico-giuridici e della motivazione
  • Per valutare l'affidamento in prova rilevano non solo la natura e la gravita' dei reati e i precedenti, ma anche elementi positivi della condotta successiva (assenza di nuove denunce, attivita' lavorativa o risocializzante, adesione a valori sociali); l'assenza di tali elementi puo' legittimare il rigetto
  • Impugnazioni prive del necessario supporto probatorio o presentate in modo irrituale possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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