Cassazione Penale, Sentenza n. 24989/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 19/10/2021: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (si deduceva competenza di Palermo in ragione di un nuovo ordine di esecuzione); 2) violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. per aver ritenuto erroneamente che la pena da espiare fosse superiore a due anni, con conseguente inammissibilita' della detenzione domiciliare (si eccepiva l'ineseguibilita' di una sentenza del Tribunale di Catania oggetto di revoca della sospensione condizionale); 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, per mancata valutazione positiva della condotta successiva e assenza di motivazione circa la possibilita' di reinserimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo respinto: la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma era corretta in forza del criterio del locus domicilii e del principio della perpetuatio jurisdictionis, che fissa la competenza sulla situazione esistente al momento della richiesta; pertanto eventuali successivi mutamenti non trasferiscono la competenza. Secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto negli atti di cassazione la documentazione probatoria relativa alla revoca della sospensione condizionale e quindi non ha assolto l'onere di allegazione necessario per l'esame della censura. Terzo motivo inammissibile: il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente il rigetto dell'affidamento in prova in base agli elementi istruttori (assenza di lavoro o attivita' risocializzanti, pluralita' e gravita' dei reati, mancanza di elementi personologici che evidenzino una revisione critica), ambito riservato alla discrezionalita' del giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende pari a 3000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter Ord. pen.
Disciplina i requisiti per la detenzione domiciliare secondo il limite di pena complessiva da espiare (riferimento al comma 1-bis): la Corte ha valutato l'interpretazione applicata dal Tribunale e ha ritenuto che la contestazione sulla determinazione della pena non fosse adeguatamente documentata in sede di cassazione
art. 47 Ord. pen.
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha confermato che il giudizio prognostico sul 'doppio favore' e sulla risocializzazione e' rimesso alla discrezionalita' del Tribunale di sorveglianza, purche' motivato nei limiti logico-giuridici
art. 655, commi 1 e 4, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha osservato che la materia e' derogata dalle norme specifiche in tema di sorveglianza
art. 677 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri generali di competenza per la magistratura di sorveglianza (locus custodiae e locus domicilii); la Corte lo ha applicato per confermare la competenza del Tribunale di Roma
art. 236 disp. att. cod. proc. pen.
Deroga operante in materia di procedimenti di sorveglianza che incide sulla determinazione della competenza territoriale: la Corte l'ha ritenuta applicabile anche ai procedimenti di detenzione domiciliare
art. 47 legge n. 354 del 1975
Attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di svolgere attivita' istruttorie sul soggetto; la Corte ha riferito all'uso di tali attivita' nel giudizio prognostico per l'affidamento
art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000
Norma richiamata in relazione alle attivita' istruttorie del tribunale di sorveglianza; la Corte ha confermato che il Tribunale puo' avvalersi degli accertamenti previsti per formare la propria valutazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e possibilita' di una somma a favore della cassa delle ammende per impugnazioni irrituali o colpose; la Corte ha condannato il ricorrente a tale somma (3000 euro)
Massime di principio
- La competenza territoriale per le istanze di sorveglianza si determina in base al locus domicilii o locus custodiae esistente al momento della richiesta e resta vincolante per il procedimento (principio della perpetuatio jurisdictionis): eventuali atti successivi che mutino la situazione non trasferiscono la competenza
- In cassazione il ricorrente deve fornire autosufficiente allegazione documentale delle circostanze di fatto che deduce (es. atti relativi alla revoca della sospensione condizionale); l'assenza di tali documenti rende la censura inammissibile per difetto di autosufficienza
- Il giudizio sul rilascio di misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova) comporta una valutazione prognostica di natura discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza; in sede di legittimità e' sindacabile solo il rispetto dei limiti logico-giuridici e della motivazione
- Per valutare l'affidamento in prova rilevano non solo la natura e la gravita' dei reati e i precedenti, ma anche elementi positivi della condotta successiva (assenza di nuove denunce, attivita' lavorativa o risocializzante, adesione a valori sociali); l'assenza di tali elementi puo' legittimare il rigetto
- Impugnazioni prive del necessario supporto probatorio o presentate in modo irrituale possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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