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Ordinanza

Ordinanza n. 2296/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 25h settimanali pari alla frequenza a scuola; 2)GLO del22/10/2025 e del 27/10/2025; 3)provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 25 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 25 ore;

Giustizia amministrativa202506214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di rinuncia all'incarico e richiesta di sostituzione del commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale riguardava l'impugnazione del PEI 2025/2026, dei verbali GLO e degli atti di assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a un minore con disabilità, nonché la declaratoria del diritto alla fruizione di 25 ore settimanali. Con sentenza semplificata n. 66/2026 il TAR aveva accolto il ricorso e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ministeriale ha contestato la propria competenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'USR Campania, ha rinunciato all'incarico e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. La parte ricorrente ha successivamente dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente ministeriale. Ha rilevato che, essendo stata dichiarata dalla parte ricorrente l'avvenuta esecuzione della sentenza, non sussistevano le condizioni per attivare il commissario ad acta nel giudizio. Il Collegio ha inoltre richiamato integralmente, quale precedente, l'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e le successive ordinanze di identico contenuto, con le quali la Sezione aveva già dichiarato inammissibile una richiesta analoga e l'aveva comunque respinta nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Non è stata adottata alcuna nuova nomina commissariale. Il provvedimento dispone la comunicazione dell'ordinanza e l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, l'attivazione del commissario non era necessaria perché la decisione risultava già adempiuta.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La richiesta di attivazione o sostituzione di un commissario ad acta nominato in sentenza è inammissibile quando, prima della sua concreta operatività, risulti intervenuto l'adempimento della decisione giudiziale e siano quindi venute meno le condizioni per l'esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta nominato direttamente nella sentenza opera nell'ambito delle prescrizioni giudiziali e non può essere sostituito sulla base di una mera contestazione dell'ufficio individuato, quando l'attivazione del potere sostitutivo non è più necessaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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