Cassazione Civile, Ordinanza n. 41949/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi nei confronti di un socio al 24% di una società a ristretta base azionaria, in conseguenza di una verifica fiscale svolta nei confronti della società e del recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione ritenuti distribuiti ai soci. Il contribuente ha impugnato gli avvisi, ma i ricorsi di primo grado sono stati dichiarati inammissibili per tardività. In appello la commissione regionale ha rigettato il gravame, richiamando sia la presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società a ristretta base azionaria, sia la disciplina della proroga dei termini per mancato funzionamento degli uffici. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; omessa pronuncia sulle eccezioni relative a difetto di contraddittorio preventivo, violazioni procedimentali e duplicazioni di ricavi; violazione degli artt. 45 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c. in tema di distribuzione degli utili e onere della prova; violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 53 Cost. per l’utilizzo dei dati bancari e la mancata restituzione della documentazione; violazione dell’obbligo di contraddittorio e dei principi di collaborazione e buona fede. L’Agenzia delle entrate ha resistito e, con ricorso incidentale, ha contestato la tempestività dei ricorsi introduttivi, sostenendo che il termine per impugnare era ormai scaduto perché la proroga per mancato funzionamento riguardava solo alcuni giorni e non il 13 febbraio 2012, data di scadenza del termine.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la sentenza d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle specifiche contestazioni del contribuente e si era limitata a richiamare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base azionaria. Accolto tale motivo, la Corte ha esaminato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate e lo ha ritenuto fondato: ha affermato che, per la tempestività dei ricorsi contro atti dell’amministrazione finanziaria, rileva la disciplina speciale del d.l. n. 498/1961, non quella relativa agli uffici giudiziari; tuttavia, nel caso concreto, i decreti di proroga richiamati riguardavano giorni diversi da quello di scadenza del termine (13 febbraio 2012), sicché la notifica dei ricorsi introduttivi del 22 febbraio 2012 era tardiva. Per questo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dei ricorsi originari del contribuente, con compensazione integrale delle spese di merito e condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in giudizio.
art. 360 c.p.c.
indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione.
art. 45 d.P.R. n. 917 del 1986
invocato dal ricorrente in tema di distribuzione degli utili societari.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere della prova della percezione e dell’ammontare dell’utile presunto non potesse essere integralmente ribaltato sul socio.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare l’utilizzo dei dati bancari e il procedimento di accertamento.
art. 52, secondo comma, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato contraddittorio e sull’utilizzo della documentazione bancaria.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la pretesa fiscale era lesiva della capacità contributiva.
art. 10 d.lgs. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente quale parametro del dovere di collaborazione e buona fede dell’amministrazione.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall’Agenzia delle entrate nel ricorso incidentale per sostenere la tardività dei ricorsi originari.
art. 1 d.l. n. 498 del 1961, conv. in L. n. 770 del 1961
"qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale... i termini di prescrizione e di decadenza... sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3"
la proroga dei termini opera per gli uffici finanziari in caso di mancato o irregolare funzionamento per eventi eccezionali, con effetti anche sui termini processuali e sia a favore dell’amministrazione sia del contribuente.
art. 3 d.l. n. 498 del 1961, conv. in L. n. 770 del 1961
stabilisce che il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei singoli uffici finanziari è accertato con decreto del competente ufficio di vertice dell’agenzia fiscale, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 437 del 1948
ritenuti non applicabili alla fattispecie perché disciplinano il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, non quello degli uffici finanziari.
art. 153 c.p.c.
richiamato per escludere la rimessione in termini per errore scusabile, non essendovi malfunzionamento degli uffici finanziari nel giorno di scadenza del termine.
art. 382 c.p.c.
utilizzato per disporre la cassazione senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito.
art. 1, comma 361, L. n. 244 del 2007
richiamato per la pubblicazione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento degli uffici sul sito internet dell’Agenzia.
art. 9, comma 2, L. n. 212 del 2000
richiamato in relazione alla possibilità di sospensione o differimento dei termini per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali.
art. 97 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione dell’evento eccezionale da parte dell’amministrazione avviene nel rispetto dell’imparzialità.
art. 24 Cost.
richiamato nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale.
art. 111 Cost.
richiamato nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale relativa alla proroga dei termini.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari, la proroga dei termini per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è disciplinata da una normativa speciale distinta da quella relativa agli uffici giudiziari, e non può essere applicata per analogia fuori dal proprio ambito.
- La proroga dei termini prevista per il mancato funzionamento degli uffici finanziari opera in modo bilaterale, giovando sia all’amministrazione sia al contribuente, e riguarda tutti i termini, anche processuali, purché scadenti nel periodo di malfunzionamento accertato.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare specifiche censure del contribuente e si limita a richiamare un principio presuntivo generale, la decisione è viziata per omessa pronuncia sul thema decidendum.
- Nelle società a ristretta base azionaria la presunzione di distribuzione degli utili ai soci può operare, ma la controversia deve comunque essere decisa esaminando le contestazioni specifiche sulla ricostruzione del reddito e sull’an della pretesa fiscale.
- L’assenza di un malfunzionamento degli uffici finanziari nel giorno di scadenza del termine impedisce sia l’operatività della proroga sia la rimessione in termini per errore scusabile.
- Se il ricorso introduttivo è proposto oltre il termine di decadenza e non ricorrono validamente cause di proroga, il processo deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
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