Sentenza del 17/01/2018 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Notificazione a mezzo PEC dopo il 15.04.2017 - Ammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva dell’ammissibilità di un atto di appello notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario, con particolare riferimento alla data della notificazione e all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio.
La decisione
L’appello notificato a mezzo PEC dopo il 15 aprile 2017 è stato ritenuto ammissibile. In tale Regione, infatti, la disciplina del processo tributario telematico era divenuta operativa a partire da quella data, sulla base del D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2013. La decisione ha quindi riconosciuto la validità della notificazione telematica effettuata nel periodo di operatività del processo tributario telematico.
Norme richiamate
D.M. 4 agosto 2015, art. 16
La disposizione ha individuato la decorrenza dell’operatività del processo tributario telematico nella Regione Lazio, fissandola al 15 aprile 2017.
Costituisce la disciplina attuativa del processo tributario telematico e consente, nelle aree e nei periodi in cui il sistema è operativo, l’utilizzo della PEC per le notificazioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione via PEC è ammissibile solo se, nel luogo e al momento della notifica, è già operativa la disciplina del processo tributario telematico.
- Per verificare la validità della notificazione telematica occorre considerare la data di entrata in vigore del processo tributario telematico nella specifica Regione interessata.
- Una notificazione via PEC effettuata prima dell’attivazione del sistema telematico può essere contestata per inammissibilità, mentre quella eseguita dopo la data ufficiale di attivazione deve essere considerata ammissibile, salvo ulteriori vizi formali.
- La decorrenza territoriale e temporale prevista dai decreti ministeriali è determinante: non è sufficiente che la PEC sia tecnicamente disponibile, ma deve essere giuridicamente abilitata per quel procedimento e in quella Regione.
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