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Sentenza

Sentenza n. 2395/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, concernente l'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 30/2024, passata in giudicato il 7 marzo 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito di euro 500,00 sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/24, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dato esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che l'ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 6 marzo 2025 e il ricorso era stato notificato e depositato il 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma spettante a titolo di carta del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che, per ogni giorno di ulteriore ritardo decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento, sia dovuta una somma pari agli interessi legali sulla complessiva somma dovuta. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, è previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei casi previsti dalla legge.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare le modalità e i termini dell'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni prima dell'attivazione dell'esecuzione forzata, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121 e seguenti, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Prima di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice devono essere rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio di 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. 669/1996; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • In presenza di un inadempimento ingiustificato e protratto, relativo a un obbligo esecutivo semplice e non controverso, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, purché la misura non determini un effetto manifestamente iniquo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli il compimento degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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