Cassazione Civile, Ordinanza n. 33297/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato e pubbliche amministrazioni)
La controversia
Un proprietario di azienda agricola aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’azienda, asseritamente causati dall’illecito interramento di rifiuti chimici tossici provenienti da uno stabilimento industriale. Le amministrazioni convenute avevano chiesto di chiamare in causa altre società, ritenute responsabili dell’inquinamento, anche ai fini di una eventuale manleva o regresso. Il tribunale aveva riconosciuto il danno e, quanto alle chiamate in causa, aveva dichiarato inammissibili le domande proposte dalle amministrazioni chiamanti nei confronti delle società terze. La Corte d’appello aveva confermato tale statuizione, ritenendo che il Comune non avesse chiesto in primo grado la chiamata in causa delle società né proposto domande nei loro confronti, e quindi difettasse di interesse ad impugnare. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il Comune deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo di avere interesse a impugnare la declaratoria di inammissibilità della chiamata, poiché l’estensione della responsabilità alle società chiamate avrebbe escluso o ridotto la propria responsabilità risarcitoria; assumeva inoltre che, una volta entrate nel processo, le terze chiamate fossero comunque coinvolte nel contraddittorio e che la loro indicazione come responsabili dovesse comportare l’estensione della domanda originaria o la configurazione di una responsabilità solidale con conseguente regresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in astratto, il Comune poteva avere un interesse all’allargamento della platea dei possibili responsabili, ma nel caso concreto difettava della legittimazione a impugnare la statuizione della Corte d’appello che riguardava esclusivamente il rapporto processuale tra le altre parti e la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa. La mancata proposizione, da parte del Comune, di specifiche domande nei confronti delle società terze impediva di rimettere in discussione in cassazione il capo della decisione ormai coperto da giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con gli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire e ad impugnare va valutato in concreto; non basta un interesse astratto all’allargamento della responsabilità altrui se la parte non è titolare di una posizione processuale impugnabile rispetto al capo di sentenza in contestazione
art. 269, comma 2, c.p.c.
la chiamata del terzo nel processo è rilevante ai fini dell’estensione del contraddittorio, ma nel caso concreto la mancata richiesta di chiamata da parte del Comune ha inciso sulla sua legittimazione a censurare la statuizione di inammissibilità
art. 329, comma 2, c.p.c.
la statuizione non impugnata e ormai coperta da giudicato interno preclude la ridiscussione della questione in sede di legittimità
art. 360 c.p.c.
il ricorso era formalmente incardinato come denuncia di nullità della sentenza e violazione di legge, ma è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L’interesse ad impugnare non coincide con un generico vantaggio economico o processuale: occorre che la parte sia titolare di una posizione processuale concreta e attuale rispetto al capo di sentenza censurato.
- Una parte non può impugnare una statuizione che concerne esclusivamente il rapporto processuale tra altri soggetti se non ha svolto, in primo grado, domande autonome nei confronti di quei terzi o se la decisione sul punto è ormai coperta da giudicato interno.
- La mera prospettazione in giudizio dell’altrui responsabilità non equivale, di per sé, a domanda nei confronti del terzo né determina automaticamente la legittimazione a contestare la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa.
- Quando la domanda originaria non viene espressamente o implicitamente estesa al terzo, e mancano i presupposti di regresso o rivalsa dedotti in modo compiuto, la chiamata del terzo non può essere utilizzata per riaprire in sede di impugnazione questioni ormai consolidate nel processo.
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