Cassazione Penale, Ordinanza n. 13890/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e non specificamente critico rispetto alla sentenza impugnata, poiché non contrastava l'affermazione secondo cui era stata dimostrata la sola entità del danno ma non la restituzione dell'importo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla statuizione che l'aveva condannata al pagamento di una provvisionale pari all'importo del finanziamento ricevuto. Secondo la prospettazione difensiva, la somma sarebbe già stata restituita, sicché non vi sarebbe stato spazio per la provvisionale. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo del tutto generico perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva affermato che era provata soltanto la quantificazione del danno, mentre non risultava dagli atti alcuna prova liberatoria della restituzione della somma.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso, che lamentava violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ne valuta la specificità e la correlazione con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata; un motivo che non attacca puntualmente la ratio decidendi è inammissibile.
- Quando la decisione di merito afferma che è provata la quantificazione del danno ma non la prova liberatoria dell'avvenuta restituzione della somma, la censura che invochi genericamente il pagamento deve indicare in modo preciso gli elementi documentali o fattuali trascurati dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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