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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20318/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo relativa a condanna per bancarotta (fra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice), deducendo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. L'imputato ha invocato lo stato di incensuratezza, la bassa caratura delinquenziale, la desistenza da ulteriori reati, la scarsa pericolosità sociale e la lontananza temporale dei fatti come elementi che avrebbero giustificato il beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato: (i) l'imputato non aveva formulato in modo tempestivo e specifico la richiesta della sospensione condizionale della pena nel giudizio di merito e non può dolersene per la prima volta in cassazione; (ii) il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione né a motivare specificamente quando la richiesta sia generica; (iii) la concessione della sospensione è valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, secondo comma, n. 1 legge fall.

    Circostanza aggravante contestata in primo grado; la Corte d'appello ne ha escluso la sussistenza, comportando la rideterminazione della pena.

  • art. 614 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Pubblico Ministero per eccepire inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di trattazione in pubblica udienza, secondo le modifiche normative segnalate.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Collegato alla questione procedurale relativa alla richiesta di trattazione in pubblica udienza; la Procura Generale ha invocato le modifiche legislative per sostenere l'inammissibilità.

  • d.l. 29 giugno 2024, n. 89 conv. L. 8 agosto 2024, n. 120

    art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120

    Modifiche normative richiamate dal Pubblico Ministero in ordine agli obblighi/procedure per la richiesta di trattazione in pubblica udienza, prospettando un vizio procedurale del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza - Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 1 e 4)

    Sez. U, n.22533 del 25/10/2018; Sez. 1, n.44188 del 20/09/2023; Sez. 4, n.1513 del 03/12/2013

    Principi richiamati: il ricorrente non può dolersi in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non l'ha chiesta nel merito; il giudice d'appello non è tenuto a concederla d'ufficio né a motivare specificamente quando la richiesta sia generica; questioni di merito (meritevolezza del beneficio) non sono sindacabili per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è un beneficio discrezionale che deve essere richiesto e adeguatamente motivato nel corso del giudizio di merito: non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a concedere d'ufficio la sospensione condizionale e non deve motivare specificamente sull'occorrenza del beneficio quando la richiesta sia generica o non sostenuta da elementi fattuali puntuali.
  • Se la pena viene rideterminata in sede di rinvio per effetto di prescrizione o esclusione di aggravanti, il soggetto che ritiene di aver diritto alla sospensione deve riproporre espressamente la relativa istanza al giudice del rinvio, con indicazione dei fatti e degli elementi di merito a sostegno.
  • Questioni che richiedono valutazioni di merito (es. meritevolezza del beneficio, pericolosità sociale, recidiva, caratura delinquenziale) non sono normalmente deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • Sussistono oneri procedurali relativi alla richiesta di trattazione in pubblica udienza (anche alla luce di recenti modifiche normative): la mancata osservanza può essere prospettata dalla controparte ai fini dell'inammissibilità del ricorso.

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