Decreto ministeriale n. 124 del 20/02/2025
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 124 del 19.12.2024 concernente ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021 e s.m.i. in relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4 lettera b), del D.L. n.50/2022 e s.m.i. con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva la ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con riferimento alle istanze di accesso presentate dalle stazioni appaltanti per appalti di lavori rientranti nell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022. A seguito dell'istruttoria ministeriale, le richieste ammissibili risultano pari a 509.780.012,90 euro, importo interamente ripartito tra piccola, media e grande impresa secondo le quote e le modalità del decreto ministeriale n. 381 del 2022. Il provvedimento dispone l'assegnazione delle risorse, richiama l'anticipazione già riconosciuta nella misura del 50% e prevede controlli, revoca e recupero delle somme in caso di insussistenza dei requisiti.
Ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi per le istanze relative al periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022
Ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi per le istanze 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022
Il decreto del Direttore generale del MIT approva la ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con riferimento alle domande presentate dalle stazioni appaltanti per gli interventi disciplinati dall'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Il provvedimento riguarda gli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità, dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto ricostruisce il sistema normativo che ha portato alla misura, richiamando:
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in particolare l'articolo 1-septies, comma 8, istitutivo del Fondo;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 milioni di euro per il 2022;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che ha incrementato ulteriormente la dotazione di 120 milioni di euro per il 2022;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 26, che disciplina il riconoscimento dei maggiori importi per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici;
- il comma 5, lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha incrementato di ulteriori 550 milioni di euro la dotazione del Fondo per il 2023.
Sono inoltre richiamati il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, il decreto MIT 30 maggio 2024, n. 151, e il decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per le annualità e i periodi di riferimento interessati.
Istruttoria e ammontare delle richieste ammissibili
Il Ministero dà atto che, entro i termini previsti, sono pervenute 1694 richieste da parte di stazioni appaltanti, relative a 5085 contratti di appalto. All'esito dell'istruttoria ministeriale, l'importo complessivo ammissibile è stato quantificato in 509.780.012,90 euro, suddiviso tra le categorie di impresa secondo la seguente distribuzione:
- piccola impresa: 1088 stazioni appaltanti, per 114.222.822,13 euro;
- media impresa: 677 stazioni appaltanti, per 158.697.574,39 euro;
- grande impresa: 240 stazioni appaltanti, per 236.859.646,38 euro.
Il decreto precisa che la dotazione complessiva del Fondo per il 2023 destinata a queste finalità è pari a 550 milioni di euro e che l'importo ammissibile rientra nella disponibilità complessiva, con rispetto delle quote ripartite tra piccola, media e grande impresa già fissate dal decreto n. 381 del 2022.
Riparto secondo il decreto ministeriale n. 381 del 2022
Il provvedimento richiama il decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, che ha disciplinato la ripartizione del Fondo assicurando la parità di accesso tra piccola, media e grande impresa. Ai fini del decreto:
- la piccola impresa corrisponde all'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero della qualificazione in prima o seconda classifica ai sensi dell'articolo 61 del medesimo d.P.R.;
- la media impresa corrisponde all'impresa con qualificazione dalla terza alla sesta classifica;
- la grande impresa corrisponde all'impresa con qualificazione nella settima o ottava classifica.
Il decreto richiama anche la disciplina del decreto n. 381 del 2022 sul principio di proporzionalità in caso di eccedenza o insufficienza di risorse nelle singole quote e la possibilità di utilizzare eventuali ulteriori disponibilità del Fondo secondo le medesime modalità, salvo diversa previsione di legge.
Assegnazione delle risorse e pagamento del saldo
L'articolo 1 approva formalmente la ripartizione delle risorse del Fondo per 509.780.012,90 euro, come riportata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto. L'articolo 2 dispone che le risorse siano assegnate ai soggetti indicati nell'Allegato 1 nella misura ivi riportata.
Il decreto richiama inoltre l'anticipazione già riconosciuta dal Ministero nella misura del 50% dell'importo complessivo ammissibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Dopo l'adozione del provvedimento, sarà disposto l'impegno contabile relativo al saldo dei contributi spettanti alle stazioni appaltanti.
Controlli, revoca e recupero
L'articolo 3 prevede che i benefici restino soggetti ai controlli anche a campione previsti dall'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022 e ai controlli di veridicità disciplinati dagli articoli 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Se viene accertata l'insussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo, il beneficio è revocato e le somme erogate sono recuperate.
Pubblicazione e efficacia
Il decreto dispone la trasmissione agli organi di controllo e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto si fonda sul Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 e sulle disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che disciplina il riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Il provvedimento serve a ripartire le risorse disponibili per le istanze riferite al periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022.
Importo complessivo ammissibile e riparto per categorie
All'esito dell'istruttoria sono pervenute 1694 richieste di stazioni appaltanti, relative a 5085 contratti di appalto, per un importo complessivamente ammissibile di 509.780.012,90 euro. Le risorse sono ripartite tra le categorie di impresa individuate dal decreto n. 381 del 2022: piccola impresa 34%, media impresa 33%, grande impresa 33%; la tabella riportata nel decreto indica 1088 stazioni appaltanti e 114.222.822,13 euro per la piccola impresa, 677 stazioni appaltanti e 158.697.574,39 euro per la media impresa, 240 stazioni appaltanti e 236.859.646,38 euro per la grande impresa.
Assegnazione e anticipazione
Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate ai soggetti indicati nell'Allegato 1 nella misura ivi riportata. Il Ministero ha inoltre riconosciuto, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, un'anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo ammissibile in favore dei beneficiari; dopo l'adozione del decreto verrà disposto l'impegno contabile per il saldo dei contributi spettanti.
Controlli, revoca e recupero
Il decreto richiama i controlli anche a campione previsti dall'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022 ed effettuati ai sensi degli articoli 71 e 75 del d.P.R. n. 445 del 2000. In caso di accertata insussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo, è prevista la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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