Decreto ministeriale n. 5 del 24/02/2025
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto dispone l’aggiornamento biennale degli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti dalla tabella VII.1 dell’art. 405 del d.P.R. 495/1992. L’adeguamento è effettuato in misura pari all’intera variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel biennio 1° dicembre 2022 - 30 novembre 2024, pari all’1,9%. Sono sostituiti i precedenti importi del decreto ministeriale 16 febbraio 2023 con i nuovi valori aggiornati, efficaci dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e applicabili alle domande presentate successivamente.
Aggiornamento del 1,9% degli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza MIT
Aggiornamento degli importi dei diritti per operazioni tecnico-amministrative MIT
Il decreto aggiorna, ai sensi della disciplina del Nuovo Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’intervento recepisce l’adeguamento biennale previsto dalla normativa, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama:
- l’art. 228, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- l’art. 405, comma 3, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l’art. 238 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1 allegata al d.P.R. 495/1992.
La finalità è l’aggiornamento biennale degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza ministeriale, secondo la variazione integrale dell’indice ISTAT nel biennio di riferimento.
Presupposto statistico dell’adeguamento
Il decreto dà atto che l’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2024, accertato dall’ISTAT e pubblicato il 16 dicembre 2024, è pari all’1,9%.
Importi aggiornati
Gli importi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2023 sono sostituiti con i seguenti valori:
- € 100,41 sostituito da € 102,32;
- € 200,83 sostituito da € 204,65;
- € 251,03 sostituito da € 255,80;
- € 401,65 sostituito da € 409,28;
- € 502,07 sostituito da € 511,61;
- € 1.004,15 sostituito da € 1.023,23;
- € 1.506,21 sostituito da € 1.534,83.
Decorrenza
I nuovi importi hanno efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata dopo tale data.
Punti principali
Base normativa dell’aggiornamento
Il decreto richiama l’art. 228, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), l’art. 405, comma 3, del d.P.R. 495/1992 e l’art. 238 del d.P.R. 610/1996, che disciplina la tabella VII.1 con gli importi dei diritti per operazioni tecnico-amministrative del MIT. Si dà altresì atto del precedente aggiornamento operato con decreto ministeriale 16 febbraio 2023.
Criterio di adeguamento e dato ISTAT
L’aggiornamento è effettuato in conformità alla disciplina vigente, nella misura corrispondente all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, rilevata nel biennio precedente. Per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2024, l’ISTAT ha accertato una variazione pari all’1,9%.
Nuovi importi sostitutivi
Il decreto sostituisce i valori previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 2023 con i seguenti importi aggiornati: € 100,41 diventa € 102,32; € 200,83 diventa € 204,65; € 251,03 diventa € 255,80; € 401,65 diventa € 409,28; € 502,07 diventa € 511,61; € 1.004,15 diventa € 1.023,23; € 1.506,21 diventa € 1.534,83.
Decorrenza ed efficacia
I nuovi importi hanno effetto dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata successivamente a tale data.
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