Decreto ministeriale n. 328 del 21/01/2025
Decreto Ministeriale che stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portascì e porta biciclette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l'installazione, senza aggiornamento della carta di circolazione, di strutture amovibili portabagagli, portascì e portabiciclette montate posteriormente sul gancio di traino dei veicoli M1 e N1. Stabilisce quando tali strutture possono essere utilizzate anche se occultano fanaleria posteriore e targa, imponendo l'impiego di dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento della targa conformi a specifiche norme tecniche UNECE e UE. Restano fermi i limiti di massa e le regole sulla sporgenza del carico previste dal Codice della strada, nonché la responsabilità dell'utilizzatore per il corretto montaggio e funzionamento.
Disciplina dell'installazione di strutture amovibili portabagagli, portascì e portabiciclette sul gancio di traino con dispositivi supplementari di illuminazione e targa
Disciplina delle strutture amovibili portabagagli, portascì e portabiciclette sul gancio di traino
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 disciplina le condizioni di installazione e utilizzo di strutture amovibili posteriori poggianti sul gancio di traino, quando esse occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa. La base normativa richiamata comprende il regolamento (UE) 2018/858, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), in particolare gli articoli 72, 100 e 164, il regolamento UNECE n. 26, il regolamento UNECE n. 48 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.
Finalità e ragioni dell'intervento
Il provvedimento prende atto che le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino devono essere considerate a tutti gli effetti un carico sporgente posteriormente al veicolo, nel rispetto dell'articolo 164 del Codice della strada, e che della corretta installazione, compreso l'eventuale carico, risponde il conducente. La finalità è regolamentare i dispositivi supplementari necessari quando tali strutture, installate sui veicoli di categoria internazionale M1 e N1, coprano i fanali posteriori e la targa.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino. Le strutture portabiciclette sono espressamente assimilate alle prime due tipologie. L'applicazione opera quando la struttura, da sola o con il relativo carico, occulti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa.
Condizioni per l'installazione senza aggiornamento della carta di circolazione
È ammessa l'installazione senza aggiornamento della carta di circolazione, a condizione che siano rispettati:
- le masse massime complessive del veicolo;
- le masse massime dei singoli assi;
- il carico massimo ammissibile sul gancio di traino.
La possibilità di circolare è subordinata all'applicazione dei dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e dell'alloggiamento della targa secondo le prescrizioni del decreto.
Requisiti tecnici delle strutture e della documentazione
Le strutture interessate devono recare il marchio di omologazione e devono essere corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. Tali istruzioni devono contenere informazioni sufficienti a consentire all'utilizzatore la corretta installazione della struttura e dei dispositivi supplementari in relazione alla tipologia di veicolo.
Dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e targa
I dispositivi supplementari devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo, con l'unica eccezione della luce di arresto appartenente alla categoria S3 o S4, che può restare montata all'esterno o all'interno del veicolo dietro il lunotto posteriore. I dispositivi possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, purché omologati secondo le norme applicabili e installati in conformità al regolamento UNECE n. 48.
L'alloggiamento della targa sulla struttura amovibile deve rispettare le caratteristiche dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.
Regole di utilizzo e limiti di sporgenza
La larghezza della struttura non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo. Se il carico sporge ulteriormente, si applicano le prescrizioni dell'articolo 164, commi 3 e 6, del Codice della strada. Per la sporgenza longitudinale si applicano invece i commi 2, 5 e 6 del medesimo articolo.
Targa e responsabilità dell'utilizzatore
Sull'alloggiamento targa della struttura è consentita l'applicazione:
- della targa di immatricolazione del veicolo; oppure
- in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice della strada.
L'utilizzatore deve verificare la corretta installazione delle strutture, il funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e il corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per il resto, non contiene ulteriori previsioni di vacatio o decorrenza diverse dalla pubblicazione.
Punti principali
Finalità e ambito di applicazione
Il decreto si applica alle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate secondo il regolamento UNECE n. 26, installate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1, quando, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa. Le strutture portabiciclette sono espressamente assimilate a quelle portabagagli e portascì.
Condizioni per l'installazione senza aggiornamento della carta di circolazione
L'installazione è ammessa senza aggiornamento della carta di circolazione purché siano rispettati i limiti di massa complessiva, dei singoli assi e il carico massimo ammissibile sul gancio di traino. È inoltre necessario che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa secondo quanto previsto dal decreto.
Requisiti tecnici delle strutture e dei dispositivi supplementari
Le strutture devono essere omologate, recare il marchio di omologazione e essere corredate da istruzioni di montaggio del costruttore sufficienti a consentire una corretta installazione in relazione alla tipologia di veicolo. I dispositivi supplementari devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto di categoria S3 o S4, che può restare montata sul veicolo; i dispositivi possono essere raggruppati, combinati o incorporati in due unità, purché omologati e installati conformemente al regolamento UNECE n. 48. L'alloggiamento della targa deve essere conforme all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.
Regole di utilizzo, sporgenze e targa
La larghezza della struttura non può eccedere quella del veicolo; se il carico sporge oltre, si applicano le prescrizioni dell'articolo 164, commi 3 e 6, del Codice della strada, mentre per la sporgenza longitudinale valgono i commi 2, 5 e 6 del medesimo articolo. Sul supporto targa della struttura è consentita l'applicazione della targa del veicolo oppure, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice della strada. L'utilizzatore deve verificare il corretto montaggio, il funzionamento dei dispositivi luminosi e il corretto posizionamento della targa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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