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Ordinanza

Ordinanza n. 3027/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del profilo FT47 di un concorso per assistenti tecnici del Ministero della Difesa, applicativa del limite del 20% degli idonei, nonché relativa nota di chiarimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova concorsuale prevista dal bando, non è stato inserito nella graduatoria degli idonei perché il punteggio conseguito lo collocava oltre il limite del 20% dei posti previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. Ha impugnato la graduatoria, il decreto di approvazione, la nota di chiarimento e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria. I primi quattro motivi, non dettagliati nell’ordinanza, contestavano l’applicazione del limite e sono stati ritenuti prima facie non fondati. Con la quinta censura il ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga al limite del 20% le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, quando il bando preveda più profili e le graduatorie dei diversi profili siano approvate in anni differenti. Secondo il ricorrente, tale disciplina determina disparità di trattamento e irragionevoli conseguenze dipendenti dalla data, casuale e non prevedibile al momento della partecipazione, di approvazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, eventualmente in combinato disposto con l’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. La disposizione derogatoria esclude dal beneficio le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, mentre include graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e quelle relative a concorsi banditi nel 2025. Il giudice ha ravvisato possibili contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché, nell’ambito dello stesso concorso e a parità di regole concorsuali, candidati appartenenti a profili diversi possono essere trattati diversamente in base all’anno di approvazione della graduatoria; inoltre, la disciplina produce effetti collegati a un dato casuale e non prevedibile e non appare ragionevole la diversa sorte dei concorsi banditi nel 2024 rispetto a quelli banditi nel 2025. La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale con separata ordinanza collegiale. In ragione del fumus boni iuris, della rilevanza della questione e del periculum in mora, il TAR ha concesso una tutela cautelare interinale e provvisoria, sospendendo gli atti impugnati limitatamente all’inclusione del ricorrente tra gli idonei, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito. Il periculum è stato ravvisato nel rischio che il consolidamento della graduatoria consentisse assunzioni e l’indizione di ulteriori concorsi, facendo perdere definitivamente al candidato l’occasione di essere assunto. La decisione sulle spese è stata rinviata alla definizione dell’incidente cautelare.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001

    sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso

    La disposizione introduce il limite quantitativo del 20% degli idonei rispetto ai posti messi a concorso; l’amministrazione lo ha applicato nella formazione della graduatoria.

  • art. 1-bis d.l. n. 44/2023, convertito con l. n. 74/2023

    La norma è indicata come fonte dell’introduzione del limite del 20% degli idonei nell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito con l. n. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, ((nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025,)) non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione derogatoria esclude, secondo la lettura applicata nel caso concreto, le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024; il TAR ne ha dubitato della legittimità costituzionale nella parte in cui non comprende l’ipotesi di un concorso bandito nel 2024 con più profili, alcuni dei quali definiti con graduatorie approvate nel 2025 e altri nel 2026.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale rispetto al quale il TAR ha ravvisato un possibile contrasto per la disparità di trattamento tra candidati dello stesso concorso determinata dall’anno di approvazione della graduatoria.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale rispetto al quale il TAR ha ravvisato un possibile contrasto per l’irragionevolezza della disciplina derogatoria e dei suoi effetti sul buon andamento e sull’imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento della domanda cautelare e della concessione della tutela interinale in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • Una disciplina che escluda dal limite quantitativo degli idonei le graduatorie approvate in determinati anni, senza coordinare tale criterio temporale con la data del bando e con la possibile articolazione del concorso in più profili, può risultare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
  • Nell’ambito di un’unica procedura concorsuale, il trattamento dei candidati non può dipendere irragionevolmente dalla diversa data di approvazione delle graduatorie relative ai singoli profili, quando tale data sia successiva alla partecipazione e non prevedibile dai concorrenti.
  • La rilevanza della questione di costituzionalità sussiste quando l’eventuale declaratoria di illegittimità della norma applicata eliminerebbe il fondamento degli atti impugnati e consentirebbe l’inclusione del candidato nella graduatoria degli idonei.
  • Quando la disciplina applicata alla graduatoria presenti seri dubbi di costituzionalità e il consolidamento della graduatoria possa determinare assunzioni o l’indizione di ulteriori concorsi, è possibile concedere una tutela cautelare interinale limitata all’inclusione provvisoria del candidato tra gli idonei, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

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