Circolare numero 119 del 10-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione, dal periodo di paga in corso al 16 aprile 1996 e fino al 31 dicembre 1997, del contributo dello 0,90% per le imprese rientranti nelle fattispecie richiamate dal decreto-legge n. 195/1996. Viene precisato che l’obbligo riguarda anche le imprese radiotelevisive private, le aziende funzionalmente collegate all’emittenza, all’edizione e stampa dei giornali periodici, nonché i relativi dipendenti. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per la regolarizzazione contributiva tramite DM10/2, con specifiche causali e codici da utilizzare, e con applicazione degli interessi legali sulle somme arretrate.
Disposizioni contributive per il trattamento straordinario di integrazione salariale per imprese editoriali, radiotelevisive e collegate
Disposizioni contributive per il trattamento straordinario di integrazione salariale nel settore editoriale e radiotelevisivo
La circolare detta le istruzioni applicative, sul piano contributivo, conseguenti al decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1996 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 1997 l’applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le fattispecie già previste dall’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993, con specifico rilievo per i giornalisti e per le imprese del settore dell’emittenza e dell’editoria.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La circolare precisa anzitutto che resta fermo quanto già previsto per le imprese destinatarie a regime dell’art. 35 della legge n. 416/1981 e dell’art. 24, comma 2, della legge n. 67/1987, già contraddistinte dal codice di autorizzazione 3T. Nessuna modifica viene introdotta per tali posizioni.
L’intervento normativo, per il profilo contributivo di competenza dell’INPS, estende invece la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale:
- alle imprese radiotelevisive private, per tutti i dipendenti interessati e non solo per i giornalisti;
- ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate all’emittenza;
- ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate all’edizione e stampa dei giornali periodici.
Per queste imprese viene quindi richiamato e ripristinato l’obbligo del contributo dello 0,90%, già associato al codice di autorizzazione 5J.
Decorrenza dell’obbligo e durata
L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga in corso al 16 aprile 1996, in coerenza con l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione. La disciplina opera fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto della proroga, le aziende interessate devono regolarizzare anche i contributi relativi ai mesi pregressi, a partire da aprile 1996.
Importi e modalità di regolarizzazione
La circolare richiama inoltre che, per le imprese dell’emittenza privata e per quelle funzionalmente collegate all’emittenza, nonché all’edizione e stampa dei giornali periodici, il contributo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 è dovuto anche in presenza di forza occupazionale compresa tra 1 e 15 unità.
Per i versamenti arretrati devono essere aggiunti gli interessi legali nella misura del 10% annuo, calcolati dal 21 del mese successivo a quello per il quale il contributo è dovuto fino alla data del versamento.
Istruzioni operative per il modello DM10/2
Gli adempimenti operativi devono essere effettuati entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In sede di regolarizzazione, i datori di lavoro devono:
- determinare le differenze dovute a titolo di contributo GIGS per tutti i lavoratori;
- esporle in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2;
- inserire la dicitura "CIG STRAORD. D.L. 195/96";
- utilizzare il codice di nuova istituzione "M180".
La circolare precisa che non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Gli interessi devono essere esposti separatamente in uno dei righi in basso dei quadri B-C del DM10/2, con la dicitura "Oneri accessori" e il codice "Q900".
Regolarizzazioni oltre il termine
Eventuali regolarizzazioni successive al termine indicato non possono seguire la procedura di adeguamento prevista dalla circolare, ma restano soggette alla disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
Punti principali
Ambito di applicazione della disciplina
La circolare interviene sulle disposizioni del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, che proroga fino al 31 dicembre 1997 l’applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 35 della legge n. 416/1981 e richiamato dall’art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993. La disciplina riguarda, per il versante contributivo INPS, le imprese già destinatarie dell’intervento straordinario e le ulteriori fattispecie indicate dalla norma, con esclusione di innovazioni per le imprese già soggette a regime agli articoli 35 della legge n. 416/1981 e 24 della legge n. 67/1987, identificate con codice di autorizzazione 3T.
Soggetti interessati e estensione del contributo
L’estensione operativa riguarda le imprese radiotelevisive private, i dipendenti delle aziende funzionalmente collegate all’emittenza e quelli delle aziende funzionalmente collegate all’edizione e stampa dei giornali periodici. Per tali soggetti viene ripristinato l’obbligo del contributo dello 0,90%, già associato al codice di autorizzazione 5J. La circolare richiama inoltre che, per le imprese dell’emittenza privata e per quelle collegate, il contributo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 è dovuto anche quando la forza occupazionale è compresa tra 1 e 15 unità.
Decorrenza e durata dell’obbligo contributivo
L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga in corso al 16 aprile 1996, in quanto il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e permane fino al 31 dicembre 1997. La regolarizzazione deve riguardare i mesi pregressi a partire da aprile 1996, con applicazione degli interessi legali nella misura del 10% annuo calcolati dal 21 del mese successivo a quello per il quale il contributo è dovuto fino alla data del versamento.
Istruzioni operative per DM10/2
I datori di lavoro interessati devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Le differenze contributive riferite a tutti i lavoratori devono essere esposte nei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2 con la dicitura "CIG STRAORD. D.L. 195/96" e il codice di nuova istituzione "M180". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli interessi devono essere indicati nei righi in basso dei quadri B-C con la dicitura "Oneri accessori" e il codice "Q900".
Regolarizzazioni tardive
Eventuali regolarizzazioni effettuate oltre il termine fissato per l’adeguamento non seguono la procedura agevolata indicata dalla circolare, ma ricadono nella disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.
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