Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 118 del 8-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli aumenti dell’assegno per il nucleo familiare introdotti dal 1° gennaio 1996 per i nuclei con figli minori, la maggiorazione del 25% per i nuclei monoparentali e l’estensione del beneficio ai nuclei di almeno tre componenti con reddito nelle due fasce successive. Conferma inoltre le maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 per figlio, chiarisce i nuclei beneficiari ed esclusi, aggiorna i livelli reddituali validi dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 e fornisce istruzioni operative per datori di lavoro e Sedi, incluse le modalità di conguaglio, la compilazione dei moduli e le variazioni contabili.

Aumenti dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1996 e nuovi livelli reddituali 1° luglio 1996-30 giugno 1997

Aumenti dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1996 e nuovi livelli reddituali 1° luglio 1996-30 giugno 1997

La circolare disciplina la nuova misura dell’assegno per il nucleo familiare introdotta dalla legge n. 550/1995 e dal decreto ministeriale 11 aprile 1996, fornendo al contempo i criteri applicativi, i nuovi livelli reddituali e le istruzioni contabili e operative per datori di lavoro e Sedi. Il documento chiarisce anche il coordinamento con le precedenti maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 per figlio.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha previsto, dal 1° gennaio 1996, l’aumento dell’assegno per i nuclei familiari comprendenti figli minori, secondo una modulazione crescente in rapporto ai componenti del nucleo e decrescente in rapporto al reddito familiare, con priorità ai nuclei a più basso reddito e con almeno quattro componenti. Nella stessa data è stata disposta la maggiorazione del 25% per i nuclei monoparentali e l’estensione del beneficio ai nuclei con almeno tre componenti e reddito rientrante nelle due fasce successive a quelle in precedenza previste.

Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’11 aprile 1996 ha fissato le misure degli aumenti e confermato la maggiorazione di L. 84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due, già introdotta dall’art. 47-quinquies del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Resta inoltre confermata la maggiorazione di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo, prevista dall’art. 12, comma 8, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Nuclei beneficiari degli aumenti

Gli aumenti si applicano ai nuclei che presentano almeno un figlio minore e si articolano in più fattispecie:

  • nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore;
  • nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, ai quali spetta anche la maggiorazione del 25%;
  • nuclei costituiti da tre o più componenti, con reddito nelle due fasce successive a quelle già previste, purché sia presente almeno un figlio minore.

Per i figli, la circolare precisa che la maggiorazione di L. 84.000 spetta per ogni figlio o equiparato ai sensi dell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, con esclusione di fratelli, sorelle e nipoti, e che l’aumento si applica anche ai figli maggiorenni inabili. Analogamente, la maggiorazione di L. 20.000 si applica anche ai figli maggiorenni inabili.

Nuclei esclusi o con disciplina particolare

Sono esclusi dagli aumenti i nuclei nei quali non sia presente almeno un figlio minore, in particolare:

  • i nuclei composti soltanto dai coniugi;
  • i nuclei composti, oltre che dal richiedente ed eventuale coniuge, solo da figli maggiorenni inabili e/o da fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

La maggiorazione del 25% non si applica ai nuclei orfanili. Restano tuttavia applicabili, per i nuclei monoparentali e per i casi previsti, gli aumenti dei livelli reddituali già stabiliti dalla legge n. 153/1988. Per i nuclei con soli figli maggiorenni inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e privi di pensione ai superstiti, si applicano le tabelle D-E-F; per i nuclei composti soltanto da fratelli, sorelle e nipoti orfani continuano invece a valere le tabelle già in vigore.

Misura degli aumenti e nuovi livelli reddituali

Le misure degli aumenti sono riportate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale:

  • tabella A: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore;
  • tabella B: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore;
  • tabella C: nuclei orfanili con almeno un minore.

I redditi familiari delle tabelle sono quelli vigenti fino al 30 giugno 1996. In applicazione dell’art. 2, comma 12, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153/1988, tali importi sono stati rivalutati dal 1° luglio 1996 sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati tra 1994 e 1995, pari al 5,4%, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. I nuovi livelli reddituali validi dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono riportati nell’allegato n. 3.

Gli importi mensili complessivi includono l’assegno base e le eventuali maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000. Per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo, gli importi vanno ridotti di L. 20.000 o L. 104.000, a seconda della composizione del nucleo e del numero dei componenti. Per i nuclei con più di sette componenti, fermo restando quanto sopra, l’assegno va aumentato di L. 104.000 per ciascun componente oltre il settimo. Per i nuclei con inabili occorre fare riferimento ai maggiori livelli reddituali previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 153/1988.

Coordinamento con prestazioni familiari estere

Ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante per gli aumenti, non devono essere considerati i membri della famiglia che abbiano diritto a prestazioni familiari in base alla legislazione di uno Stato estero convenzionato. La circolare richiama le istruzioni già fornite in precedenti documenti e ribadisce che, nel caso di coesistenza con prestazioni estere, occorre attenersi alla normativa comunitaria e alle indicazioni già impartite per l’autorizzazione all’ANF.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono determinare il nuovo assegno spettante dal 1° gennaio 1996 sulla base della documentazione disponibile e delle domande già presentate o da presentare. L’importo va riconosciuto per intero nelle nuove domande e solo per differenza nei rapporti già in corso.

Sul libro paga e matricola, o documenti equivalenti, va registrato l’importo complessivamente corrisposto, indicando separatamente il numero dei figli minori e dei figli maggiorenni inabili. Non è più necessario riportare il numero dei figli destinatari delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000, né indicare separatamente gli importi relativi alle leggi n. 451/1994 e n. 85/1995, poiché dal 1° gennaio 1996 gli oneri sono interamente a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. In attesa dei nuovi moduli, nelle apposite caselle vanno indicati separatamente figli minori e figli maggiorenni inabili.

Conguaglio degli assegni

Per il conguaglio degli ANF i datori di lavoro devono operare sul quadro D del mod. DM10/2:

  • rigo 35: importo complessivo degli assegni riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese;
  • codice LO36 con dicitura "ANF ARR.": importo complessivo degli assegni corrisposti nel mese ma relativi a periodi precedenti;
  • codice H301: assegni connessi all’indennità di malattia ex legge n. 88/1987.

Non devono più essere usati i codici LO37, LO38, LO39 e LO40, relativi alle precedenti maggiorazioni. Per il conguaglio delle differenze dovute ai periodi dal 1° gennaio 1996, va utilizzato il nuovo codice F230, con dicitura "DIFF.ANF DM.04/96". In attesa della ristampa del mod. DM10/3, nella denuncia semestrale del mese di settembre 1996 va indicato il numero dei lavoratori percettori di ANF con livello di reddito superiore alla undicesima fascia.

Istruzioni per le Sedi e per le prestazioni erogate direttamente dall’Istituto

Per i lavoratori agricoli dipendenti, le Sedi devono applicare le nuove tabelle sulla base delle domande e della documentazione disponibile; anche in questo caso non è più richiesta l’indicazione del numero dei figli destinatari delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000, mentre va ancora distinta la presenza di figli minori e maggiorenni inabili.

Per i lavoratori domestici, i lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola e quelli che percepiscono prestazioni antitubercolari, le Sedi devono determinare il nuovo importo a decorrere dal 1° gennaio 1996 secondo le tabelle allegate, erogando l’importo pieno nelle nuove domande e la sola differenza nelle prestazioni già in corso. Anche per tali posizioni non è più necessario indicare separatamente i figli destinatari delle maggiorazioni, ma resta necessaria la distinzione tra figli minori e figli maggiorenni inabili.

Per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi o integrativi, l’aggiornamento delle procedure sarà comunicato con successiva nota.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Poiché gli oneri dell’ANF sono posti integralmente a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, la rilevazione contabile deve essere effettuata sui conti esistenti riportati nell’allegato n. 10, con denominazioni aggiornate. Gli eventuali recuperi e gli interessi passivi vanno imputati ai conti PTD 24/30, PTZ 24/30, per i recuperi degli ANF connessi con prestazioni economiche per tubercolosi, e PTR 34/20.

La circolare precisa inoltre che sul conto PTD 24/30 devono confluire anche i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di famiglia già imputati ai conti GAT soppressi con il messaggio n. 01505 del 15 dicembre 1995. I conti istituiti con il messaggio n. 09136 del 5 febbraio 1996 per la contabilizzazione delle maggiorazioni sono dichiarati cessati e devono essere oggetto di scritture di storno, in modo da riportare il saldo a pareggio. È fornita una tabella di raccordo tra tali conti e i corrispondenti conti da utilizzare per le operazioni di storno.

Diffusione delle tabelle e destinatari della circolare

La Sede centrale ha predisposto una circolare specifica per i datori di lavoro, allegata come n. 11, che le Sedi devono distribuire con urgenza insieme alle relative tabelle. Le tabelle sono trasmesse anche tramite posta elettronica alle caselle dei Direttori di Sede. Copia della circolare deve essere inviata alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato per favorire una rapida divulgazione delle nuove disposizioni.

Punti principali

Aumenti della prestazione dal 1° gennaio 1996

In attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 550/1995 e del decreto ministeriale 11 aprile 1996, l’assegno per il nucleo familiare è stato aumentato per i nuclei con figli minori, con incremento crescente in relazione ai componenti del nucleo e decrescente rispetto al reddito familiare. È stata inoltre prevista una maggiorazione del 25% per i nuclei con un solo genitore e l’ammissione al beneficio dei nuclei con almeno tre componenti e reddito entro le due fasce successive a quelle già previste.

Conferma delle maggiorazioni per figli

La circolare conferma la maggiorazione di L. 84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due, con decorrenza 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 1996 e dell’art. 47-quinquies del D.L. n. 41/1995 convertito nella legge n. 85/1995. Resta confermata anche la maggiorazione di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo, introdotta dall’art. 12, comma 8, del D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994.

Nuclei beneficiari ed esclusioni

Gli aumenti spettano ai nuclei con almeno un figlio minore, compresi quelli monoparentali e quelli con almeno tre componenti nelle fasce reddituali aggiuntive. Sono esclusi i nuclei con soli coniugi e quelli composti, oltre che dal richiedente ed eventuale coniuge, soltanto da figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e senza pensione ai superstiti, salvo le specifiche maggiorazioni confermate per i figli inabili. La maggiorazione del 25% non si applica ai nuclei orfanili.

Nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

I redditi familiari delle tabelle vigenti fino al 30 giugno 1996 sono stati rivalutati in base alla variazione ISTAT FOI tra il 1994 e il 1995, pari al 5,4%, con arrotondamento alle mille lire superiori. I nuovi livelli reddituali, validi dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, sono riportati nell’allegato n. 3 e si applicano alle diverse tipologie di nucleo, con regole specifiche per fratelli, sorelle, nipoti e componenti oltre il settimo.

Adempimenti dei datori di lavoro e conguagli

I datori di lavoro devono determinare il nuovo importo sulla base delle domande e della documentazione disponibile, erogando l’importo pieno per le nuove domande e la sola differenza per le prestazioni già in corso. Devono registrare l’assegno complessivamente corrisposto e distinguere il numero di figli minori e di figli maggiorenni inabili, senza più indicare separatamente i figli destinatari delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000. Per il conguaglio si utilizzano i codici previsti sul DM10/2, con soppressione dei codici precedenti relativi alle maggiorazioni e introduzione del codice F230 per le differenze ANF dal 1° gennaio 1996.

Istruzioni per Sedi, prestazioni dirette e contabilità

Le Sedi devono applicare le nuove tabelle anche ai lavoratori agricoli, domestici, disoccupati non agricoli e percettori di prestazioni antitubercolari, con gli stessi criteri di calcolo e di conguaglio. Per i pensionati le procedure saranno comunicate successivamente. Sul piano contabile, gli oneri sono imputati alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; vengono adeguate le denominazioni di alcuni conti, disciplinati i recuperi e gli interessi passivi, e sono disposte le scritture di storno dei conti istituiti con il precedente messaggio del 5 febbraio 1996, ora soppressi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.