Sentenza n. 692/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 191/2024, pubblicata l'8 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi sessanta giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice ha esercitato i poteri di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione ai fini dell'esecuzione e la perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine dilatorio previsto.
- In presenza di persistente inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine congruo e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte per l'eventuale successiva inerzia.
- L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, disponendone la detrazione dagli adempimenti ancora dovuti.
Come è indicizzato
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