Cassazione Civile, Ordinanza n. 22821/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione a una compravendita del 26 ottobre 2012 registrata l'11 novembre 2012, ha rideterminato il valore dichiarato dei beni trasferiti (fabbricati e terreni) da 105.000 euro a 194.665 euro, recuperando imposte di registro e ipocatastali. La Commissione tributaria regionale, decidendo sugli appelli riuniti dell'acquirente e della venditrice, ha accolto solo in parte le impugnazioni, confermando in larga misura la stima dell'Ufficio e disconoscendo l'applicabilità del criterio del prezzo-valore per i terreni non edificabili. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rappresentando che, nelle more, erano state notificate cartelle di pagamento alle coobbligate e che la coobbligata non costituita aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), con avvio dei pagamenti rateali. In subordine ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa dell'integrale pagamento delle rate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che, pur esistendo una disciplina speciale sulla definizione agevolata delle controversie, nel caso concreto la dichiarazione della ricorrente era inequivoca nel manifestare il venir meno dell'interesse alla decisione, sicché il processo poteva chiudersi secondo le regole generali con declaratoria di inammissibilità ex art. 100 c.p.c., e non con estinzione per perfezionamento della procedura agevolata, non ancora completata perché l'ultima rata era prevista per il 2027. La Corte ha compensato le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come criterio di stima dei beni ai fini dell'avviso di liquidazione e della rettifica del valore dichiarato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base della memoria depositata nel giudizio di legittimità e del relativo esame da parte della Corte.
art. 391 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata.
art. 100 c.p.c.
La Corte lo utilizza per affermare che, in presenza del sopravvenuto venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la disciplina della definizione agevolata e per rilevare che l'estinzione del giudizio è prevista dopo il pagamento delle rate, circostanza non ancora verificatasi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione a una procedura di definizione agevolata non determina automaticamente l'estinzione del giudizio di legittimità, se non si sia ancora perfezionata secondo le condizioni previste dalla legge.
- Se dagli atti emerge in modo univoco che la parte ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, anche quando la lite riguardi una definizione agevolata dei carichi.
- L'ordinamento processuale generale continua ad operare nel giudizio di cassazione, che mantiene carattere ufficioso, sicché la disciplina speciale della definizione agevolata non esclude l'applicazione dell'art. 100 c.p.c.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte abbia scelto di aderire a una soluzione premiale di definizione della controversia, poiché una condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio dell'istituto.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità nei limiti indicati dalla Corte nel caso concreto.
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