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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32427/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro nautico fondato su contratti di arruolamento qualificati dalla società come contratti "a viaggio". La Corte d'appello aveva accolto il gravame del lavoratore, accertando la nullità parziale dei contratti per l'omessa indicazione dei viaggi e, per effetto della conversione ex lege in rapporto a tempo indeterminato, aveva condannato la società alla riammissione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) deduceva violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 e dell'art. 437 c.p.c., sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione decadenziale ex art. 32 e che la Corte d'appello non avrebbe potuto applicare d'ufficio la relativa disciplina; (2) lamentava violazione di norme sull'interpretazione del contratto e sull'art. 1419 c.c., contestando la motivazione della conversione del contratto a viaggio in contratto a tempo indeterminato; (3) denunciava violazione dell'art. 332 cod. nav. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la norma non prevedrebbe la conversione e che la mera omissione dell'indicazione concreta del viaggio non determinerebbe nullità o inefficacia; (4) censurava la statuizione sulla prescrizione biennale ex art. 373 cod. nav., invocando la decisione della Corte costituzionale n. 98/1973 e il diverso esito del primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 era stata proposta tardivamente solo in appello, quindi correttamente dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per commistione di censure ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando l'orientamento secondo cui il contratto di arruolamento "a viaggio" privo dell'indicazione del viaggio o dei viaggi si trasforma di diritto in contratto a tempo indeterminato. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la prescrizione biennale dell'art. 373 cod. nav. riguarda i diritti derivanti dal contratto di arruolamento, ma non l'azione di nullità parziale, che è imprescrittibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    commi 5, 6 e 7; commi precedenti dedicati alla decadenza

    i primi commi disciplinano la decadenza nelle controversie sul contratto a tempo determinato; il comma 5 prevede l'indennità risarcitoria nei casi di conversione del contratto a tempo determinato. La decadenza è eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 437 c.p.c.

    in appello sono vietate le nuove eccezioni in senso stretto; l'eccezione di decadenza proposta per la prima volta in secondo grado è tardiva e inammissibile.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamo ritenuto inconferente, perché il principio iura novit curia non consente il rilievo officioso di una decadenza che è eccezione di parte.

  • art. 1419 c.c.

    la nullità parziale della clausola/indicazione mancante comporta la conversione del contratto nei tipi compatibili, secondo la disciplina applicabile.

  • art. 332 cod. nav.

    il contratto di arruolamento non può dirsi validamente stipulato "a viaggio" se non sono indicati il viaggio o i viaggi da compiere; in tal caso opera la trasformazione di diritto in contratto a tempo indeterminato.

  • art. 373 cod. nav.

    la prescrizione biennale riguarda i diritti derivanti dal contratto di arruolamento, non l'azione di nullità parziale, che è imprescrittibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e deve individuare le norme violate e il contrasto tra norma e sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    non è ammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee; il vizio di motivazione non può essere dedotto insieme a una critica di violazione di legge senza chiara separazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto, ove spettante, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di lavoro, le eccezioni in senso stretto, come la decadenza, devono essere dedotte tempestivamente nel merito e non possono essere introdotte per la prima volta in appello; non sono rilevabili d'ufficio se riguardano diritti disponibili.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: occorre indicare con precisione la norma asseritamente violata, confrontarla con la ratio decidendi impugnata e non lasciare alla Corte un'attività esplorativa di ricostruzione della censura.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere il piano della ricostruzione fattuale da quello dell'errore di diritto.
  • Nel contratto di arruolamento marittimo, la mancata indicazione del viaggio o dei viaggi richiesti dalla legge impedisce di considerare validamente pattuito il contratto "a viaggio" e ne determina la conversione di diritto nel rapporto a tempo indeterminato.
  • La prescrizione prevista per i diritti derivanti dal contratto di arruolamento non si estende all'azione di nullità parziale del contratto, che resta imprescrittibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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