Cassazione Penale, Sentenza n. 24928/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 27/01/2022 che aveva confermato, in parziale accoglimento della domanda cautelare, l'applicazione degli arresti domiciliari a Maurizio Senese per plurime imputazioni di bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale) in relazione a: la ditta individuale "Esse Emme di Maurizio Senese" (capo b e c) e le società Esse Emme Musica Group s.r.l.s. ed Esse Emme Musica s.r.l. (capi e ed h). Le censure del ricorrente si articolano in due motivi principali: 1) omessa o insufficiente autonoma motivazione del Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, con contestazione della ricostruzione contabile e delle deduzioni del curatore fallimentare; 2) violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza dei presupposti della misura cautelare (insussistenza del pericolo di reiterazione, anteriore temporalità degli eventi, unicità delle condotte, valutazione delle condizioni personali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le doglianze riguardanti la gravità indiziaria e il presupposto cautelare. In particolare, la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità con una semplice diversa lettura delle prove. Sul piano motivazionale la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale del riesame: la contabilità lacunosa e la mancanza dei libri obbligatori impedivano la ricostruzione del patrimonio; le somme distratte erano prive di giustificazione economica e di utilità per le società fallite; la pluralità delle imprese amministrate e la reiterazione delle condotte fallimentari giustificano il pericolo di reiterazione. La misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta adeguata rispetto ad altre misure interdittive, in quanto queste ultime non avrebbero impedito la possibilità di avvalersi di terzi per proseguire l'attività illecita.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
consente la presentazione di requisitoria scritta e disciplina la procedura di discussione; la Corte ha dato conto della requisitoria scritta del Procuratore generale e dell'assenza di richiesta di discussione orale
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16
art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (proroga della disciplina processuale)
riferimento formale alla proroga della disciplina processuale introdotta dal decreto 137/2020
legge 18 dicembre 2020, n. 176
legge di conversione del decreto-legge n. 137/2020
norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina procedurale straordinaria citata
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione (ragioni di ammissibilità e limiti della correzione in sede di legittimità)
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
riguarda la nullità per difetto di motivazione; la Corte chiarisce che il requisito dell'autonoma valutazione riguarda l'ordinanza genetica e non la mera riproposizione di argomentazioni, e che nel caso di specie tale censura è infondata
codice di procedura penale, artt. 274 e 275
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
disciplinano i presupposti delle misure cautelari (attualità e concretezza del pericolo). La Corte ha ritenuto che la pluralità delle imprese e la ripetizione delle condotte costituiscano elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura applicata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: per impugnare con successo la valutazione della gravità indiziaria occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni o palese illogicità nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a una diversa lettura delle risultanze.
- La critica sulla carenza di autonoma motivazione del tribunale del riesame va circoscritta: il requisito dell'autonoma valutazione riguarda soprattutto l'ordinanza 'genetica' (di primo grado) e non autorizza automaticamente la cassazione quando il riesame richiama e integra la motivazione originaria, salvo palesi carenze logiche.
- Nel contestare la sussistenza del pericolo di reiterazione, è necessario affrontare e confutare espressamente gli elementi di fatto richiamati dal giudice (es. pluralità di imprese, continuità degli illeciti, modalità delle distrazioni), fornendo prove concrete che tali elementi non sussistono o non sono idonei a fondare il periculum libertatis.
- Le misure interdittive possono risultare inadeguate se il giudice ritiene che il soggetto possa proseguire l'attività illecita avvalendosi di terzi; pertanto, la proporzionalità della misura cautelare va valutata anche in funzione del rischio concreto di uso di prestanome o di strutture societarie alternative.
- Le censure basate su affermazioni generiche del curatore o su dichiarazioni dell'indagato devono essere specifiche e corredate da elementi processuali puntuali; riferimenti aspecifici o estratti di interrogatorio non adeguatamente confrontati con la motivazione sono inidonei in Cassazione.
- La tenuta della contabilità e la presenza/assenza dei libri obbligatori assumono centrale rilevanza nelle ipotesi di bancarotta: la mancanza o la tenuta caotica dei libri può costituire elemento indiziario grave idoneo a sostenere la misura cautelare, se collegata a operazioni prive di giustificazione economica.
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