Sentenza n. 3903/2026 - Roma, Sezione 4Q
per la declaratoria del diritto del minore all'attribuzione urgente, per l'a.s. in corso 2022-2023, della copertura integrale delle ore curricolari tramite docenza di sostegno con rapporto 1 a 1, quale necessità certificata dalla Diagnosi Funzionale del 23/9/2022 (doc.1); o comunque, in rigoroso subordine, del diritto a usufruire di un insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze educative correlate al suo status di disabilità grave, certificata, riconosciuta e incontestata; nonché per la contestuale condanna/declaratoria dell'obbligo delle PP.AA. convenute a predisporre celermente la necessaria organizzazione scolastica onde assicurare al ricorrente l'assegnazione delle ore di sostegno a completamento dell'orario scolastico, sin d'ora con assegnazione di un termine per l'ottemperanza e con nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza; e per l’annullamento: del PEI a.s. 2022-2023 dell'ISC Don Giussani (doc.2), attributivo di 16 ore di sostegno, come integrato dalla successiva nota della Dirigente Scolastica del 30/11/2022 (doc.3), dalla quale si evince l'attribuzione di ulteriori 3 ore di sostegno per l'anno 2022/2023, per un totale di 19 ore su 27 ore curricolari; nonché annullamento dell'eventuale presupposto provvedimento, non conosciuto, dell'Ufficio Scolastico competente per territorio e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto; del Decreto interministeriale MIUR- MEF n. 182 del 29.12.2020, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e dei relativi allegati e in particolare: dell'allegato B) - Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D. Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; dell'allegato C) - Scheda per l'individuazione del Debito di funzionamento; dell'allegato C1) - Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza; del modello di PEI per la scuola primaria; e di ogni ulteriore atto presupposto, precedente, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento del danno in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della difesa circa il venir meno dell'interesse alla decisione impedisce al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di decidere nel merito le domande proposte. Le spese di lite sono state compensate in ragione del contegno processuale delle parti.
Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2022-2023, integrato da nota della dirigente scolastica, con attribuzione complessiva di 19 ore di sostegno su 27 ore curricolari, nonché il decreto interministeriale n. 182 del 2020 e gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore alla copertura integrale delle ore curricolari mediante docente di sostegno con rapporto 1 a 1, o comunque all'assegnazione delle ore corrispondenti alle effettive esigenze educative connesse alla disabilità grave. Hanno inoltre domandato la condanna delle amministrazioni alla predisposizione dell'organizzazione scolastica necessaria, l'annullamento del PEI dell'anno scolastico 2022-2023, degli eventuali atti dell'Ufficio scolastico e del decreto interministeriale MIUR-MEF n. 182 del 29 dicembre 2020, nonché il risarcimento del danno in via equitativa. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché le pretese e gli atti impugnati riguardavano esclusivamente l'anno scolastico 2022-2023, ormai concluso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte, validamente formulata dalla difesa, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando l'interesse alla pronuncia sia venuto meno.
- In applicazione del principio dispositivo, una volta dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può decidere nel merito le domande originariamente proposte, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente l'attribuzione di misure di sostegno riferite a un anno scolastico ormai concluso e la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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