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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile per gli anni 2004 e 2005, sostenendo che il D.Lgs. n. 259/2003 avesse implicitamente abrogato l'obbligo tributario, poiché aveva eliminato la precedente licenza di esercizio e sostituito il sistema concessorio con quello autorizzatorio. In subordine, il Comune riteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato entrambe le tesi, sostenendo che il contratto di abbonamento costituisce il documento sostitutivo della licenza e che l'esenzione statale non è estensibile agli enti locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del Comune. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Inoltre, l'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato non si applica automaticamente ai Comuni, trattandosi di agevolazione fiscale di stretta interpretazione. Le spese dei giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa

    Prevede la tassa di concessione governativa applicabile agli abbonamenti telefonici cellulari.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1

    L'esenzione dalla tassa prevista per l'Amministrazione dello Stato è un'agevolazione fiscale di stretta interpretazione e non può essere estesa automaticamente agli enti locali.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160 e 218

    per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza

    L'art. 218 ha abrogato la normativa precedente, ma l'art. 160 ha mantenuto una disciplina sostanzialmente equivalente; pertanto la tassa sugli abbonamenti cellulari non è venuta meno.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    Non stabilisce una generalizzata equiparazione tra Amministrazione dello Stato ed enti pubblici territoriali ai fini fiscali.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219

    dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato

    La liberalizzazione del settore non può essere interpretata come causa di riduzione degli introiti tributari precedentemente percepiti.

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

    La nozione di stazioni radioelettriche è stata intesa in modo da includere anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma che disciplina una licenza o un titolo amministrativo non comporta automaticamente l'eliminazione di un tributo se la disciplina sostitutiva mantiene un titolo equivalente, come il contratto di abbonamento.
  • Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: l'esenzione prevista per lo Stato non si estende agli enti locali, salvo una specifica previsione legislativa.
  • La liberalizzazione o semplificazione amministrativa di un settore non implica, di per sé, la soppressione dei tributi collegati all'utilizzo del servizio.
  • Per valutare la debenza di una tassa occorre considerare la continuità sostanziale del presupposto impositivo, anche quando cambiano la denominazione o la struttura formale dell'autorizzazione.
  • L'orientamento consolidato della Corte di cassazione sulle medesime questioni costituisce un riferimento decisivo per casi analoghi, salvo successive modifiche normative o giurisprudenziali.

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