Ordinanza n. 3161/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. -OMISSIS- sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “A. -OMISSIS-” di -OMISSIS- (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e dell'USR relativi ai termini, alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni, ove interpretati nel senso di consentire di prescindere dalle preferenze di sede espresse dal candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato privatista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali e l'ordinanza relative all'esame di maturità 2025/2026, nonché il provvedimento con cui è stato assegnato quale candidato privatista a un istituto scolastico diverso dalla sede indicata nella domanda. Ha contestato, in particolare, l'interpretazione degli atti ministeriali e degli atti applicativi dell'USR Sicilia che avrebbe consentito di prescindere dalle preferenze di sede espresse. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare rilevando che né il provvedimento impugnato né gli elementi successivamente prodotti consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'USR nell'assegnazione.
La decisione
Dopo il rigetto della domanda di misure cautelari monocratiche, il TAR ha accolto l'istanza cautelare collegiale ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Ha ritenuto sussistente il fumus, poiché l'iter motivazionale dell'assegnazione non risultava agevolmente comprensibile. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare l'istanza applicando i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare 10 novembre 2025, n. 74346, secondo la giurisprudenza consolidata, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. Il riesame deve essere effettuato in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. La trattazione del merito è stata fissata al 23 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
art. 56 c.p.a.
La domanda di misure cautelari monocratiche era stata precedentemente respinta con decreto monocratico.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi rilevanti per l'assegnazione dei candidati esterni, che l'amministrazione deve applicare nel riesame tenendo conto delle preferenze espresse.
par. 3 della circolare 10 novembre 2025, n. 74346
Costituisce, insieme alla disciplina legislativa, il parametro applicativo per il riesame dell'assegnazione della sede d'esame.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata è riesaminabile quando il provvedimento e gli atti depositati non consentono di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione.
- Nel riesaminare l'assegnazione della sede d'esame di un candidato esterno, l'amministrazione deve applicare i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dalla disciplina amministrativa applicabile, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
- Quando l'esigenza cautelare consiste nel consentire la partecipazione a un esame di Stato imminente, il riesame amministrativo deve essere svolto in tempi compatibili con la regolare partecipazione del candidato alla prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3150/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3151/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3152/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3153/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3154/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 4 giu 2026Ordinanza n. 3159/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →