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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1783

Regolamento delegato (UE) 2021/1783 della Commissione del 2 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce un modello armonizzato di accordo di cooperazione da usare, ove possibile, nei rapporti tra autorità nazionali dell’UE e autorità di paesi terzi in materia di abusi di mercato. Il modello disciplina contenuto, limiti, riservatezza e modalità di utilizzo delle informazioni scambiate, includendo anche una cornice per i trasferimenti di dati personali conforme al regolamento (UE) 2016/679. L’obiettivo è favorire cooperazione efficace, tutela del segreto professionale e corretto impiego delle informazioni per l’esecuzione dei compiti di vigilanza e enforcement.

Modello di documento per gli accordi di cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e autorità di paesi terzi in materia di abusi di mercato e scambio di informazioni, incluso il trattamento dei dati personali.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri che, ai sensi degli articoli 26, paragrafo 1, e 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, concludono o aggiornano accordi di cooperazione con autorità di vigilanza o regolamentazione di paesi terzi. Riguarda lo scambio di informazioni e l’assistenza per l’applicazione delle norme sugli abusi di mercato nei paesi terzi, nonché, quando necessario, il trasferimento di dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e il suo allegato fornisce un modello da utilizzare, ove possibile, per i nuovi accordi e per quelli esistenti.

Modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi

Il regolamento delegato (UE) 2021/1783 integra il regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, con un modello uniforme di accordo di cooperazione destinato alle autorità competenti degli Stati membri quando cooperano con autorità di paesi terzi. Il testo risponde all’esigenza, prevista dal MAR, di rendere più efficace lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca nell’applicazione delle norme sugli abusi di mercato, nel rispetto del segreto professionale e della disciplina europea sulla protezione dei dati personali.

Quadro normativo e finalità

La base giuridica del regolamento è l’articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014. Nei considerando si evidenzia che:

  • gli accordi di cooperazione sono necessari per lo scambio di informazioni e per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento sugli abusi di mercato nei paesi terzi;
  • tali accordi possono essere conclusi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni da comunicare offre garanzie almeno equivalenti a quelle dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • quando possibile, le autorità competenti devono usare il modello adottato a livello UE per i nuovi accordi e per l’aggiornamento di quelli esistenti.

Il regolamento richiama inoltre l’esigenza che ogni trasferimento di dati personali verso paesi terzi avvenga nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, e menziona come riferimento l’accordo amministrativo ESMA-IOSCO, considerato un modello utile per accordi analoghi tra autorità finanziarie del SEE e autorità di paesi terzi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il modello si applica alle autorità competenti degli Stati membri che concludono accordi di cooperazione con autorità di vigilanza o regolamentazione di paesi terzi. L’ambito materiale riguarda:

  • lo scambio di informazioni;
  • l’assistenza nell’esecuzione dei compiti delle autorità in materia di abusi di mercato;
  • i trasferimenti di dati personali connessi a tali scambi, quando siano necessarie garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti vincolanti per le autorità nazionali destinatarie.

Contenuto del modello di accordo

L’allegato del regolamento definisce la struttura minima del modello di accordo di cooperazione. In particolare richiede:

  • l’indicazione della base giuridica di ciascuna autorità firmataria per lo scambio di informazioni;
  • una dichiarazione di reciprocità dell’assistenza;
  • le definizioni dei termini utilizzati;
  • la descrizione delle forme di assistenza consentite;
  • le regole sul rifiuto delle richieste;
  • le modalità di trasmissione e trattamento delle domande di assistenza;
  • le norme sull’uso consentito delle informazioni;
  • le clausole di riservatezza;
  • l’individuazione di referenti;
  • la revisione periodica dell’accordo.

Tipologie di assistenza previste

Il modello rinvia, per il contenuto sostanziale dell’assistenza, all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 596/2014 e contempla, a titolo esemplificativo, la possibilità di:

  • ottenere informazioni contenute nella documentazione dell’autorità destinataria della richiesta;
  • ottenere dichiarazioni o informazioni da qualsiasi persona;
  • ottenere documenti da persone o entità, anche mediante ispezioni in loco;
  • ottenere registrazioni di dati relativi al traffico, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e, se del caso, con l’assistenza dell’autorità giudiziaria competente;
  • ottenere o agevolare il congelamento o il sequestro di beni;
  • ottenere o agevolare la cessazione temporanea di pratiche contrarie alle norme sugli abusi di mercato.

Rifiuto dell’assistenza

L’allegato individua i casi in cui l’autorità destinataria può rigettare una richiesta di cooperazione. Il rifiuto può essere opposto, ad esempio, se:

  • la richiesta non è presentata secondo le modalità previste dall’accordo;
  • l’esecuzione richiederebbe una condotta contraria al diritto nazionale;
  • la comunicazione delle informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza del paese destinatario, con particolare riferimento al terrorismo o alla criminalità grave;
  • l’accoglimento pregiudicherebbe indagini, attività di contrasto o procedimenti penali;
  • è già pendente un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone;
  • è già intervenuta una sentenza definitiva per gli stessi fatti.

Il modello precisa inoltre che l’assistenza non può essere negata solo perché la condotta oggetto di indagine non costituirebbe violazione delle norme del paese destinatario.

Uso delle informazioni e riservatezza

Le informazioni ottenute devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di assistenza e per l’esecuzione dei compiti delle autorità firmatarie nell’applicazione delle norme sugli abusi di mercato. Se l’autorità richiedente intende impiegarle per scopi diversi, è necessario il previo consenso dell’autorità che le ha fornite.

Il modello impone un regime rigoroso di riservatezza: le informazioni scambiate su aspetti commerciali, operativi, economici o personali sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo che l’autorità fornitrice ne consenta la divulgazione o che la diffusione sia necessaria in un procedimento giudiziario. Il segreto si estende a tutte le persone che operano per i firmatari o per soggetti da essi incaricati, inclusi revisori ed esperti, e la comunicazione a terzi è ammessa solo sulla base del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o di norme del paese terzo equivalenti, oppure con il previo consenso del firmatario originario.

Trasferimento di dati personali

Per i trasferimenti di dati personali verso autorità di paesi terzi, il regolamento richiama il rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Quando la garanzia richiesta assume la forma di un accordo amministrativo ex articolo 46, paragrafo 3, del GDPR, tale accordo deve essere allegato all’accordo di cooperazione e costituisce parte integrante dello stesso. Il considerando chiarisce che, anche qualora si utilizzi il modello ESMA-IOSCO, le autorità degli Stati membri devono comunque ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente per la protezione dei dati.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modello di accordo di cooperazione

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene il modello di documento che le autorità competenti degli Stati membri devono usare, ove possibile, per gli accordi di cooperazione previsti dall’articolo 26, paragrafo 1, o dall’articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

L’articolo 2 stabilisce che, quando siano richieste garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, l’accordo amministrativo relativo ai dati personali deve essere allegato all’accordo di cooperazione e ne costituisce parte integrante.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto del modello: assistenza e scambio informazioni

L’allegato descrive il contenuto minimo dell’accordo: base giuridica delle autorità firmatarie, reciprocità dell’assistenza, definizioni, tipologie di assistenza (ottenimento di informazioni, dichiarazioni, documenti, registrazioni di traffico nei limiti del diritto nazionale, congelamento o sequestro di beni, cessazione temporanea di pratiche illecite) in linea con l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Rifiuto dell’assistenza e limiti operativi

Il modello elenca casi in cui la cooperazione può essere rifiutata: mancato rispetto delle modalità previste dall’accordo, contrasto con il diritto nazionale, rischio per la sicurezza del paese destinatario, pregiudizio per indagini o procedimenti penali, presenza di procedimenti già avviati o di una sentenza definitiva per gli stessi fatti. È espressamente escluso il rifiuto fondato sul fatto che la condotta non costituirebbe violazione del diritto del paese destinatario.

Uso consentito delle informazioni

Le informazioni scambiate possono essere usate solo per le finalità indicate nella richiesta di assistenza e per l’esecuzione dei compiti delle autorità firmatarie nell’applicazione delle norme sugli abusi di mercato. Qualsiasi uso per finalità diverse richiede il previo consenso dell’autorità che ha fornito le informazioni, in coerenza con l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Riservatezza e segreto professionale

Il modello impone che tutte le informazioni scambiate su aspetti commerciali, operativi, economici o personali siano riservate e coperte da segreto professionale, salvo dichiarazione contraria dell’autorità fornitrice o necessità legata a procedimenti giudiziari. Il segreto si estende a tutte le persone che operano per i firmatari o per soggetti da essi incaricati, e la divulgazione a terzi richiede una base legale adeguata o il previo consenso del firmatario originario.

Referenti e revisione periodica

Le autorità firmatarie devono designare referenti per facilitare la cooperazione e riesaminare periodicamente il funzionamento e l’efficacia dell’accordo, con possibilità di ampliarne o modificarne l’ambito di applicazione o il funzionamento se necessario.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatocooperazione amministrativa internazionaleprotezione dei dati personalimercati finanziari

Testo integrale

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