Regolamento (UE) 2021/883
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/883 della Commissione del 1o giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, modificando gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento segue una valutazione della Commissione basata su informazioni fornite da Stati membri, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi, organizzazioni internazionali e risultati di ispezioni SAFA/TCO. Il provvedimento mantiene, modifica o conferma le posizioni di diversi vettori di Armenia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Pakistan, Russia e altri paesi, con alcune inclusioni ed esclusioni puntuali dagli elenchi.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, mediante modifica degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei inseriti o mantenuti nell’elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 474/2006, cioè ai vettori certificati dalle autorità aeronautiche dei paesi terzi indicati negli allegati A e B, con effetti sull’operatività nell’Unione europea. Incide inoltre sulle autorità competenti degli Stati membri, chiamate a continuare le ispezioni di rampa e il monitoraggio della conformità alle norme internazionali di sicurezza, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. L’allegato A prevede una regola particolare per i voli effettuati mediante wet-lease da un vettore non soggetto a divieto; l’allegato B consente limitazioni mirate per specifici tipi o esemplari di aeromobile.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/883 aggiorna l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, modificando il regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento si fonda sulle informazioni trasmesse da Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, nonché sulle risultanze delle consultazioni tecniche, delle valutazioni TCO e delle ispezioni SAFA. La Commissione sottolinea che le misure devono essere adottate e rese efficaci rapidamente, in ragione delle implicazioni per la sicurezza aerea.
Quadro normativo di riferimento e metodo di valutazione
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, che disciplina l’aggiornamento dell’elenco dei vettori soggetti a restrizioni. La Commissione informa i vettori interessati, offre accesso alla documentazione rilevante e la possibilità di presentare osservazioni scritte e orali, anche dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE. Nel processo istruttorio confluiscono altresì i dati relativi alle autorizzazioni TCO ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014 e alle ispezioni di rampa SAFA svolte in base al regolamento (UE) n. 965/2012.
Vettori dell’Unione e attività di monitoraggio
I considerando richiamano il monitoraggio costante dei vettori dell’Unione da parte dell’Agenzia e delle autorità nazionali, con possibili misure esecutive in presenza di rischi immediati per la sicurezza derivanti dalla non conformità. Il regolamento, tuttavia, non introduce in questa sede modifiche specifiche ai vettori dell’Unione, ma si limita a registrare l’attività di sorveglianza e la disponibilità degli Stati membri a intervenire se emergano criticità.
Armenia
Per l’Armenia, la Commissione riconosce alcuni progressi del comitato per l’aviazione civile, ma conclude che non vi sono ancora elementi sufficienti per revocare le restrizioni. Nell’allegato A sono inseriti Fly Armenia Airways, Novair e Shirak Avia, mentre Atlantis European Airways e Mars Avia sono cancellati dall’elenco. La Commissione rileva che il rilascio di nuovi COA non è, di per sé, prova di piena capacità di sorveglianza e invita gli Stati membri a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Armenia.
Indonesia
Per l’Indonesia la Commissione ritiene che le osservazioni residue derivanti dalla visita di valutazione in loco del marzo 2018 siano state affrontate con successo e possano essere archiviate. Ne consegue che non vi sono motivi per modificare l’elenco vigente; resta tuttavia l’esigenza di proseguire il controllo tramite ispezioni di rampa prioritarie. La Commissione afferma inoltre che gli aggiornamenti della DGCA Indonesia potranno essere richiesti con cadenza annuale, anziché semestrale, in ragione dei progressi compiuti.
Kazakhstan
Per il Kazakhstan la Commissione prende atto di sforzi significativi per migliorare la sorveglianza della sicurezza, inclusa la strategia 2021-2025 e l’annunciata nuova legge sull’aviazione. Nonostante il miglioramento del contesto, la Commissione non modifica l’elenco e prevede di continuare il monitoraggio, anche tramite una visita di valutazione in loco con l’assistenza dell’Agenzia e degli Stati membri. Gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Kazakhstan.
Kirghizistan
Per il Kirghizistan, la Commissione ritiene che la capacità dell’autorità civile locale di attuare e far rispettare le norme di sicurezza non sia ancora sufficiente. In conseguenza di ciò, nell’allegato A sono inclusi i vettori AeroStan, FlySky Airlines, Heli Sky, KAP.KG Aircompany e Valor Air. Il regolamento segnala che tali nuove certificazioni non garantiscono una sufficiente conformità agli standard internazionali e richiede agli Stati membri di mantenere il monitoraggio attraverso le ispezioni di rampa.
Moldova
Per la Moldova la Commissione riconosce notevoli sforzi nell’attuazione delle norme di sicurezza internazionali, ma ritiene non ancora giustificata la revoca delle restrizioni. Nell’allegato A viene incluso HiSky, mentre gli altri vettori moldavi restano soggetti al regime previsto, con l’eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo. Anche in questo caso è richiesto il proseguimento delle ispezioni di rampa prioritarie e resta possibile un’ulteriore azione della Commissione qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza.
Pakistan
Per il Pakistan, alla luce delle gravi criticità emerse nel 2020 in materia di licenze dei piloti e di sorveglianza della sicurezza, la Commissione avvia consultazioni e riunioni tecniche con la PCAA. Pur riconoscendo alcuni sforzi correttivi e una dotazione di personale ritenuta adeguata, permangono preoccupazioni organizzative, quali carenze nella gestione della qualità, mancanza di orientamenti per gli ispettori, tracciamento insufficiente delle azioni correttive e debolezza nell’analisi delle cause di fondo. La Commissione non modifica tuttavia l’elenco in questa fase, ma annuncia un ulteriore monitoraggio, anche mediante visita in loco.
Russia
Per la Russia, la Commissione rileva che le ispezioni SAFA non hanno evidenziato carenze significative o ricorrenti e che la FATA appare, allo stato, in grado e disponibile a correggere eventuali carenze. Non vi sono quindi motivi per modificare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo con riferimento ai vettori russi. Gli Stati membri devono comunque continuare a effettuare ispezioni di rampa e, qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza, la Commissione potrà adottare misure restrittive nei confronti dei vettori interessati.
Struttura degli allegati e contenuto operativo
L’allegato A elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, inclusi i vettori di paesi come Afghanistan, Angola, Armenia, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Moldova, Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan, oltre ai vettori specificamente indicati con denominazione, COA e codice ICAO. L’allegato B contiene invece i casi di restrizione operativa per Air Service Comores, Iran Air e Air Koryo, limitatamente a determinati aeromobili o tipologie di flotta. In entrambi i casi è prevista la possibilità di operare tramite wet lease da vettore non soggetto a divieto, a condizione di pieno rispetto delle norme di sicurezza pertinenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta dell’efficacia immediata è esplicitamente collegata alla tutela della sicurezza e alla necessità di proteggere i passeggeri e le informazioni sensibili.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’aggiornamento dell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione e di quelli soggetti a restrizioni operative.
Modifiche per i vettori dell’Armenia
Fly Armenia Airways, Novair e Shirak Avia sono inclusi nell’allegato A; Atlantis European Airways e Mars Avia sono cancellati dallo stesso allegato. La Commissione prende atto di alcuni progressi del comitato per l’aviazione civile armeno, ma ritiene non ancora giustificata la revoca delle restrizioni.
Conferma della situazione per Indonesia, Kazakhstan e Pakistan
Per i vettori aerei dell’Indonesia, del Kazakhstan e del Pakistan la Commissione conclude che non vi sono motivi sufficienti per modificare l’elenco vigente. Gli Stati membri sono tuttavia invitati a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in tali paesi.
Modifiche per i vettori del Kirghizistan e della Moldova
Nell’allegato A sono inclusi i vettori kirghisi AeroStan, FlySky Airlines, Heli Sky, KAP.KG Aircompany e Valor Air. Per la Moldova è incluso HiSky nell’allegato A; restano nel regime restrittivo gli altri vettori moldavi, con eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, già esclusi dall’allegato A.
Conferma della situazione per la Russia
La Commissione ritiene che, allo stato, non vi siano motivi per includere i vettori aerei della Russia nell’elenco dei soggetti a divieto operativo. Le ispezioni SAFA non hanno evidenziato carenze significative o ricorrenti, ma gli Stati membri devono continuare il monitoraggio tramite ispezioni di rampa.
Allegato A: elenco dei vettori soggetti a divieto operativo
L’allegato A contiene l’elenco aggiornato dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione, con indicazione del vettore, del COA o licenza di esercizio, del codice ICAO e dello Stato dell’operatore. È prevista la possibilità di esercitare diritti di traffico tramite aeromobili wet-leased da un vettore non soggetto a divieto, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza pertinenti.
Allegato B: elenco dei vettori soggetti a restrizioni operative
L’allegato B individua i vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione e specifica per ciascuno il tipo di aeromobile interessato, le marche di immatricolazione o numeri di serie e lo Stato di immatricolazione. I casi riportati riguardano Air Service Comores, Iran Air e Air Koryo.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I considerando richiamano l’esigenza di pubblicazione ed efficacia immediata per ragioni di sicurezza e protezione dei passeggeri.
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