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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1456

Regolamento delegato (UE) 2021/1456 della Commissione del 2 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento precisa, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento EMIR, quando le condizioni commerciali dei servizi di compensazione devono considerarsi FRANDT. Introduce obblighi di trasparenza sul processo di integrazione del cliente, criteri armonizzati di valutazione del rischio, regole sulla struttura di commissioni e costi, nonché limiti al rifiuto degli ordini, alla sospensione dei servizi e alla risoluzione dei rapporti. Prevede inoltre una disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti già in essere e si applica dal 9 marzo 2022.

Regolamento delegato che stabilisce i criteri per considerare eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti (FRANDT) le condizioni commerciali dei servizi di compensazione per derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell'Unione, sia direttamente sia indirettamente, quando tali servizi riguardano contratti derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). Il regolamento opera quindi nell'ambito dei servizi di clearing forniti nell'Unione e mira a tutelare sia i clienti attuali sia i potenziali clienti. Sono rilevanti le condizioni già concordate prima del 9 settembre 2021, che devono essere riesaminate e, se necessario, adeguate entro il 9 settembre 2022.

Regolamento delegato (UE) 2021/1456: criteri FRANDT per i servizi di compensazione dei derivati OTC

Il regolamento delegato specifica, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), i criteri in base ai quali le condizioni commerciali dei servizi di compensazione devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Il contesto normativo è quello introdotto dal regolamento (UE) 2019/834, che ha imposto ai fornitori di servizi di compensazione di offrire tali servizi a condizioni FRANDT, con l'obiettivo di facilitare l'accesso alla compensazione, in particolare per i clienti con volumi limitati di attività e per le controparti soggette all'obbligo di compensazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell'Unione, sia direttamente sia indirettamente. L'ambito oggettivo riguarda i servizi di compensazione prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, EMIR. Il testo valorizza l'esigenza di condizioni di parità nel mercato interno, così da garantire che i clienti stabiliti nell'Unione possano beneficiare di condizioni commerciali FRANDT.

Trasparenza del processo di integrazione del cliente

Per assicurare trasparenza, il fornitore di servizi di compensazione deve pubblicare sul proprio sito web la descrizione del processo di integrazione del cliente, ossia del percorso che porta all'accordo sulle condizioni contrattuali e alla predisposizione delle procedure operative. La descrizione deve indicare:

  • le diverse fasi del processo;
  • il calendario stimato per il completamento delle fasi;
  • il modulo per la richiesta di proposta;
  • la documentazione fondamentale che il potenziale cliente deve presentare.

Il potenziale cliente può usare il modulo predisposto dal fornitore oppure un altro modulo. Se il fornitore decide di non presentare una proposta, deve informarne il potenziale cliente senza indebito ritardo.

Contenuto della richiesta di proposta e delle informazioni iniziali

Il modulo per la richiesta di proposta deve contenere un insieme articolato di informazioni sul potenziale cliente e sull'attività di compensazione richiesta. In particolare, deve includere:

  • denominazione legale e LEI;
  • qualificazione del cliente come controparte finanziaria o non finanziaria e indicazione dell'eventuale soggezione all'obbligo di compensazione ex articoli 4 bis o 10 EMIR;
  • settore di attività;
  • documentazione da fornire nel corso del processo di integrazione;
  • informazioni sui contratti derivati OTC interessati e sulla loro soggezione all'obbligo di compensazione.

Il modulo deve inoltre raccogliere tutte le informazioni necessarie al fornitore per formulare una proposta informata e dettagliata su:

  • ambito dei servizi di compensazione;
  • commissioni, costi e sconti;
  • esito della valutazione del rischio;
  • termini e condizioni contrattuali;
  • garanzie reali accettate e scarti di garanzia;
  • criteri di accettazione degli ordini;
  • condizioni di sospensione del servizio o di liquidazione/close-out;
  • condizioni di estinzione dell'accordo;
  • requisiti informatici.

Proposta del fornitore e contenuto delle condizioni commerciali

Le proposte formulate dal fornitore in risposta a una richiesta completa devono essere chiare e strutturate. Devono comprendere sia le informazioni richieste dagli articoli 38, paragrafo 1, e 39, paragrafo 7, EMIR, sia i termini e le condizioni specifici offerti al cliente. Devono essere espressamente indicati:

  • garanzie reali accettate;
  • scarti di garanzia applicabili;
  • criteri di accettazione degli ordini;
  • condizioni per la sospensione dei servizi e per la liquidazione o il close-out delle posizioni;
  • condizioni di estinzione dell'accordo;
  • eventuali soluzioni e requisiti informatici applicabili.

Le condizioni commerciali concordate tra fornitore e cliente devono inoltre essere stabilite per iscritto, chiare, complete e comprensive di tutti i termini e le condizioni essenziali della prestazione.

Valutazione armonizzata del rischio del cliente

Il regolamento impone al fornitore di effettuare una valutazione del cliente attuale o potenziale secondo l'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589. Questa scelta risponde all'esigenza di armonizzare la valutazione del rischio, evitare duplicazioni normative e garantire che commissioni e condizioni riflettano in modo proporzionato costi e rischi.

Il fornitore deve comunicare al cliente l'esito della valutazione. Se l'esito è negativo, su richiesta il fornitore deve indicare i principali motivi della valutazione negativa e quali criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/589 non sono stati soddisfatti.

Commissioni, prezzi, sconti e costi trasferiti

Il regolamento richiede che commissioni, prezzi e sconti siano trasparenti e fondati su criteri oggettivi. Il testo, in coerenza con i considerando, valorizza criteri quali i volumi compensati, i modelli di compensazione, nonché le esigenze e i requisiti del cliente.

Le condizioni commerciali devono anche indicare eventuali commissioni che trasferiscono al cliente i costi relativi alla prestazione dei servizi di compensazione. Tutte le commissioni, i prezzi, gli sconti e i costi trasferiti concordati devono essere chiaramente specificati. Nei considerando, la Commissione evidenzia inoltre la necessità di distinguere i costi direttamente connessi al servizio reso al cliente da quelli relativi alla prestazione generale del servizio, con separata evidenza, tra l'altro, dei costi dei sistemi informatici, delle licenze e della gestione delle garanzie reali.

Rifiuto degli ordini, sospensione del servizio e close-out

Il fornitore non può respingere un ordine di compensazione che soddisfi le condizioni e i criteri concordati, salvo che il rifiuto sia ragionevole e debitamente giustificato. In tale ipotesi, su richiesta del cliente, i motivi devono essere comunicati per iscritto.

Regola analoga vale per la sospensione del servizio e per la liquidazione o il close-out delle posizioni del cliente: tali misure sono ammissibili solo se ricorrono le condizioni e i criteri concordati e se la misura è ragionevole e debitamente giustificata. Anche in questo caso, su richiesta, il fornitore deve comunicare per iscritto i motivi.

Termini di preavviso e continuità del servizio

Per garantire prevedibilità e continuità, il cliente deve essere informato con un preavviso di almeno sei mesi in caso di estinzione dell'accordo o di modifiche sostanziali dei termini e delle condizioni del servizio. È possibile un termine più breve solo se ragionevole e debitamente giustificato, anche per esigenze di controllo dei rischi.

Disciplina transitoria ed entrata in applicazione

Le condizioni commerciali concordate prima del 9 settembre 2021 devono essere riesaminate e, se necessario per conformarsi all'allegato, modificate entro il 9 settembre 2022. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 9 marzo 2022. Trattandosi di un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai fornitori di servizi di compensazione nell'Unione, ossia ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano tali servizi direttamente o indirettamente, quando il servizio riguarda derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione ex articolo 4, paragrafo 1, EMIR.

Criteri FRANDT

Le condizioni commerciali sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti solo se rispettano i requisiti dettagliati nell'allegato.

Disposizione transitoria

Le condizioni commerciali concordate prima del 9 settembre 2021 devono essere riesaminate e, se necessario per conformarsi all'allegato, modificate entro il 9 settembre 2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 9 marzo 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Trasparenza del processo di integrazione

Il fornitore deve pubblicare sul sito web la descrizione del processo di on-boarding, indicando fasi, calendario stimato, modulo di richiesta di proposta e documentazione fondamentale richiesta al potenziale cliente. Il potenziale cliente può usare il modulo previsto o un altro modulo; se il fornitore decide di non presentare una proposta, deve informarne il potenziale cliente senza indebito ritardo.

Contenuto del modulo di richiesta di proposta

Il modulo deve includere dati identificativi del potenziale cliente, inclusa denominazione legale e LEI, qualificazione come controparte finanziaria o non finanziaria e indicazione sull'eventuale soggezione all'obbligo di compensazione ex articoli 4 bis o 10 EMIR, settore di attività, documentazione richiesta e informazioni sui derivati OTC interessati. Deve inoltre raccogliere le informazioni necessarie a formulare una proposta su ambito del servizio, commissioni, costi e sconti, esito della valutazione del rischio, termini contrattuali, garanzie reali, scarti di garanzia, criteri di accettazione, sospensione, close-out, estinzione del contratto e requisiti informatici.

Comunicazione delle condizioni commerciali

Le proposte del fornitore devono essere chiare e strutturate e includere le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafo 7, EMIR, oltre ai termini e condizioni del servizio, alle garanzie accettate, agli scarti di garanzia, ai criteri di accettazione, alle regole su sospensione, liquidazione o close-out, alle condizioni di estinzione e alle eventuali soluzioni e requisiti informatici applicabili.

Valutazione del rischio del cliente

Il fornitore deve valutare il cliente attuale o potenziale conformemente all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589 e comunicargli l'esito della valutazione. In caso di esito negativo, su richiesta devono essere comunicati i principali motivi e i criteri non soddisfatti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.

Forma e completezza delle condizioni commerciali

Le condizioni commerciali devono essere stabilite per iscritto, essere chiare e complete e coprire tutti i termini e le condizioni essenziali del servizio di compensazione.

Commissioni, costi trasferiti e criteri oggettivi

Commissioni, prezzi e sconti devono essere trasparenti e basati su criteri oggettivi. Le condizioni commerciali devono indicare eventuali commissioni che trasferiscono costi relativi alla prestazione del servizio di compensazione, e tutte le commissioni, i prezzi, gli sconti e i costi trasferiti devono essere specificati chiaramente.

Rifiuto degli ordini, sospensione e close-out

Il fornitore non può rifiutare un ordine di compensazione che soddisfi le condizioni concordate, salvo rifiuto ragionevole e debitamente giustificato, da comunicare per iscritto su richiesta. Analogamente, la sospensione dei servizi e la liquidazione o il close-out delle posizioni sono possibili solo al ricorrere delle condizioni concordate, se ragionevoli e debitamente giustificati, con comunicazione scritta dei motivi su richiesta.

Termine di preavviso

Il cliente deve essere informato con almeno sei mesi di preavviso dell'estinzione dell'accordo o di modifiche sostanziali delle condizioni, salvo che un termine più breve sia ragionevole e debitamente giustificato.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariderivati OTCcompensazione centraletrasparenza contrattualegestione del rischio

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