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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1336

Regolamento delegato (UE) 2021/1336 della Commissione del 2 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria

Normativa europea32021R1336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) n. 907/2014, al fine di semplificare e armonizzare alcune regole di gestione finanziaria della PAC. In particolare, razionalizza il controllo del rispetto dei termini di pagamento per il FEAGA, chiarisce il calcolo separato di limiti e riduzioni per il FEASR e per le risorse aggiuntive EURI, e allinea il trattamento delle entrate con destinazione specifica alle regole contabili del bilancio dell’Unione. Le modifiche si applicano rapidamente, dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 in materia di gestione finanziaria della PAC, con interventi su controlli dei termini di pagamento, calcolo di limiti/riduzioni per il FEASR e trattamento contabile delle entrate con destinazione specifica nel FEAGA.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in particolare, ai loro organismi pagatori nell’ambito della gestione e dichiarazione delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, nonché alla Commissione europea nella fase di controllo, liquidazione dei conti e pagamento mensile delle spese dichiarate. Riguarda i pagamenti e le dichiarazioni di spesa nell’ambito della politica agricola comune, inclusi i programmi di sviluppo rurale prorogati al 31 dicembre 2022 e le risorse aggiuntive EURI per il 2021 e il 2022. Non introduce un nuovo regime sostanziale di aiuti, ma modifica regole contabili e procedurali già vigenti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 in materia di gestione finanziaria

Il regolamento delegato (UE) 2021/1336 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 nell’ambito delle regole di gestione finanziaria della politica agricola comune. La finalità dichiarata è quella di semplificare i controlli, chiarire alcune regole contabili e allineare la disciplina delle entrate con destinazione specifica alle prassi del bilancio dell’Unione, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dal quadro transitorio 2021-2022 e delle risorse EURI.

Contesto normativo e finalità della modifica

La base giuridica è il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare gli articoli 40 e 46, paragrafo 1. I considerando richiamano tre esigenze principali: eliminare una disposizione ormai superata relativa ai pagamenti diretti del 2015; razionalizzare i controlli sul rispetto dei termini di pagamento per ridurre l’onere amministrativo; e armonizzare il trattamento delle entrate con destinazione specifica del FEAGA con quello previsto per altri fondi dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Ambito materiale della modifica

Le modifiche incidono sul regolamento delegato (UE) n. 907/2014, che disciplina organismi pagatori, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, cauzioni e uso dell’euro nel quadro del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento interviene in particolare su:

  • controlli del rispetto dei termini di pagamento;
  • ammissibilità e gestione dei superamenti dei termini;
  • calcolo dei limiti e delle riduzioni legati al FEASR e alle risorse aggiuntive EURI;
  • compensazione delle entrate con destinazione specifica nel FEAGA.

Controllo dei termini di pagamento

La riforma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sostituisce la logica dei controlli separati per diverse finestre temporali del FEAGA con un controllo unico annuale. Il controllo del rispetto dei termini di pagamento deve essere eseguito una volta per ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Resta tuttavia prevista una possibilità di controllo supplementare quando, nel contesto delle dichiarazioni di spesa mensili, emergano mancati rispetto dei termini. In tal caso, la Commissione può verificare anche le spese effettuate fino al 31 luglio.

I superamenti dei termini di pagamento devono essere presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti adottata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

FEASR e risorse aggiuntive EURI

Con l’inserimento del nuovo paragrafo 7 all’articolo 5 bis, il regolamento chiarisce che i limiti e le riduzioni previsti dai paragrafi 2 e 3 devono essere calcolati separatamente:

  • rispetto alle dotazioni del FEASR, escludendo le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • rispetto alle risorse aggiuntive EURI medesime.

La disposizione riflette la distinzione tra la dotazione ordinaria del FEASR e le risorse supplementari rese disponibili per il 2021 e il 2022 dal regolamento (UE) 2020/2220, che ha prorogato i programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2022.

Entrate con destinazione specifica e pagamento mensile del FEAGA

L’articolo 7, paragrafo 1, viene sostituito per disciplinare il meccanismo di pagamento mensile del FEAGA. La Commissione, con la decisione sui pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, versa il saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro al netto delle entrate con destinazione specifica indicate nella dichiarazione.

La compensazione tra spese e entrate con destinazione specifica è qualificata come equivalente alla riscossione delle corrispondenti entrate. È inoltre chiarito che gli stanziamenti d’impegno e di pagamento generati da tali entrate si aprono a partire dalla loro assegnazione alle linee di bilancio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Soppressione della disposizione transitoria obsoleta

È soppresso l’articolo 5, paragrafo 3 bis, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, ritenuto obsoleto in quanto riferito ai pagamenti diretti dell’esercizio finanziario 2015 a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Controllo dei termini di pagamento per il FEAGA

L’articolo 5, paragrafo 5, è sostituito prevedendo un unico controllo annuale del rispetto dei termini di pagamento sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Se emergono mancati rispetto dei termini nelle dichiarazioni di spesa mensili, la Commissione può effettuare un controllo supplementare sulle spese effettuate fino al 31 luglio. Gli eventuali superamenti dei termini sono considerati al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Calcolo separato di limiti e riduzioni per il FEASR e le risorse EURI

All’articolo 5 bis è aggiunto un paragrafo 7 che impone di calcolare separatamente i limiti e le riduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3: da un lato rispetto alle dotazioni del FEASR, escludendo le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall’altro rispetto a tali risorse aggiuntive.

Trattamento delle entrate con destinazione specifica nel FEAGA

L’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito per stabilire che, con la decisione sui pagamenti mensili adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione paga il saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro al netto delle entrate con destinazione specifica indicate nella stessa dichiarazione. Tale compensazione è considerata equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti. Gli stanziamenti d’impegno e di pagamento generati da tali entrate sono aperti a partire dalla loro assegnazione alle linee di bilancio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunegestione finanziariafondi agricoli uesviluppo ruralecontabilità del bilancio ue

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