Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/902

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/902 della Commissione del 3 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via puntuale sul sistema di controllo della peste suina africana istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Da un lato, semplifica la disciplina dei movimenti di taluni prodotti a base di carne provenienti da suini detenuti al di fuori delle zone restrittive ma trasformati al loro interno; dall’altro, aggiorna in modo esteso la mappa delle zone soggette a restrizioni I, II e III alla luce dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri, soprattutto Polonia, Slovacchia e altri Paesi interessati. L’obiettivo è contenere il rischio sanitario riducendo al contempo perturbazioni non necessarie dei traffici.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando gli obblighi di movimentazione e la delimitazione delle zone soggette a restrizioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605, agli operatori che movimentano prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, nonché alle autorità competenti chiamate ad applicare la nuova delimitazione territoriale. L’efficacia è immediata: il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/902 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, adottato nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana. La Commissione interviene per adeguare la disciplina a un’evoluzione epidemiologica rapida e differenziata nei territori dell’Unione, con particolare riferimento ai nuovi focolai registrati in suini selvatici e alla necessità di garantire un livello di protezione coerente con il rischio effettivo.

Contesto e finalità della modifica

La peste suina africana è qualificata come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite di animali e prodotti. Il regolamento 2021/605 aveva già istituito zone soggette a restrizioni I, II e III, nelle quali gli Stati membri interessati devono applicare misure speciali per un periodo limitato. Il presente regolamento mira da un lato a rendere più proporzionati gli obblighi relativi ai prodotti a base di carne, dall’altro ad aggiornare la mappa delle zone restrittive sulla base della situazione epidemiologica più recente.

Movimentazione di prodotti a base di carne e certificazione sanitaria

La modifica più puntuale riguarda l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/605. Per le partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree esterne alle zone soggette a restrizioni I, II e III ma trasformati all’interno di tali zone, il movimento al di fuori delle zone restrittive è consentito solo se la partita è accompagnata da un certificato sanitario ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Il certificato deve includere:

  • le informazioni richieste dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154;
  • un attestato specifico che confermi che i prodotti a base di carne, compresi i budelli, sono stati ottenuti da suini detenuti fuori dalle zone restrittive e trasformati nelle zone restrittive in conformità alle misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento (UE) 2021/605.

Secondo la Commissione, in questi casi non sono proporzionati i pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi previsti dall’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, poiché il rischio di diffusione della malattia è nettamente inferiore rispetto ai prodotti ottenuti da suini detenuti nelle zone restrittive.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 viene integralmente sostituito. L’aggiornamento riguarda numerosi territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con nuova classificazione o ridefinizione di aree in zone soggette a restrizioni I, II e III.

Il criterio seguito dalla Commissione è quello della regionalizzazione basata sul rischio, tenendo conto:

  • della situazione epidemiologica nelle aree interessate;
  • della situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
  • del livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • di principi e criteri scientificamente validi per la delimitazione geografica;
  • degli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri;
  • delle norme internazionali dell’OIE;
  • delle giustificazioni presentate dalle autorità competenti nazionali.

Aggiornamenti motivati dai focolai in Polonia e Slovacchia

Il regolamento evidenzia che in Polonia e Slovacchia si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici. In particolare:

  • in Polonia, nel maggio 2021, sono stati rilevati focolai nei distretti di Kalisz, Gryfino e Żagań, con conseguente innalzamento del livello di rischio e riclassificazione di alcune aree da zona soggetta a restrizioni I a zona soggetta a restrizioni II, oltre alla ridefinizione ed estensione di alcune delimitazioni;
  • in Slovacchia, tra aprile e maggio 2021, nuovi focolai hanno determinato l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni II e la delimitazione di nuove aree in restrizione I e II.

La Commissione sottolinea che la situazione nell’Unione è dinamica e che le nuove delimitazioni devono essere sufficientemente estese per contenere la diffusione della malattia.

Effetti territoriali dell’allegato I

L’allegato aggiornato contiene l’elenco dettagliato delle zone restrittive per ciascuno Stato membro interessato. Per il professionista, il dato rilevante è che la classificazione delle aree può incidere su movimentazioni intra-UE, certificazione sanitaria, gestione degli allevamenti, macellazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di origine suina. In particolare, l’Italia è menzionata nella parte III con la Sardegna quale zona soggetta a restrizioni III.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/605

Per le partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, il movimento al di fuori di tali zone è consentito all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro solo se la partita è accompagnata da un certificato sanitario ex articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Il certificato deve contenere le informazioni richieste dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154 e un attestato specifico di conformità al regolamento (UE) 2021/605.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’allegato I, che elenca le zone soggette a restrizioni, è integralmente sostituito. La nuova versione ridefinisce le zone I, II e III per numerosi Stati membri in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana, includendo aggiornamenti territoriali per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.

Criteri epidemiologici e scientifici per la regionalizzazione

Le modifiche territoriali si fondano sull’andamento epidemiologico della malattia nelle aree interessate e nello Stato membro, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi per la delimitazione geografica delle zone, sugli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali dell’OIE, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Motivazione delle variazioni territoriali in Polonia e Slovacchia

La Commissione segnala nuovi focolai in suini selvatici in Polonia e Slovacchia, con conseguente innalzamento del livello di rischio in varie aree. Alcune zone già classificate in restrizioni I vengono ricollocate in restrizioni II e le delimitazioni vengono estese o ridefinite per adeguarle alla situazione epidemiologica aggiornata.

Effetto immediato e urgenza delle misure

Considerata l’urgenza sanitaria e la necessità di evitare perturbazioni ingiustificate dei movimenti di determinati prodotti di origine animale, le modifiche devono produrre effetti il prima possibile. Il regolamento entra quindi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimentazione di prodotti di origine animaleprevenzione malattie animalimercato internocontrolli ufficiali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.