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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/882

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione del 1o giugno 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, specifiche tecniche e un obbligo di etichettatura relativo al rischio allergenico verso soggetti allergici a crostacei e acari della polvere. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore, l’autorizzazione e il diritto di riferimento ai dati scientifici protetti sono riservati a SAS EAP Group.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione della larva di Tenebrio molitor essiccata come nuovo alimento, con inserimento nell’elenco اتحnione dei nuovi alimenti autorizzati e tutela dei dati del richiedente per 5 anni.

Ambito di applicazione

Si applica alla larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata, intera o in polvere, quale nuovo alimento destinato all’alimentazione umana nell’Unione europea, con usi specifici come snack, ingrediente di prodotti proteici, biscotti, piatti a base di leguminose e prodotti a base di pasta. Riguarda gli operatori che intendono immettere sul mercato tale alimento e i prodotti alimentari che lo contengono; per 5 anni dall’entrata in vigore, il diritto di commercializzazione in base all’autorizzazione e di riferimento ai dati protetti è riservato al richiedente iniziale SAS EAP Group, salvo consenso o nuova autorizzazione senza riferimento ai dati protetti. Sono previste condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche compositive; non risultano esclusioni settoriali ulteriori oltre alle condizioni fissate nell’allegato e alla disciplina generale sui nuovi alimenti e sull’etichettatura degli alimenti.

Autorizzazione della larva di Tenebrio molitor essiccata come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto recepisce l’esito positivo della valutazione scientifica dell’EFSA e modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Contesto e motivazione dell’atto

La Commissione richiama la regola di base secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. La domanda è stata presentata da SAS EAP Group il 13 febbraio 2018; la Commissione ha consultato l’EFSA il 3 luglio 2018 e l’Autorità ha adottato il proprio parere il 24 novembre 2020, concludendo che la larva di Tenebrio molitor essiccata è sicura per gli usi e i livelli proposti.

Valutazione di sicurezza e profili di rischio

L’EFSA ha ritenuto il nuovo alimento sicuro nelle condizioni valutate, ma ha evidenziato un possibile rischio allergenico. In particolare, il consumo della larva essiccata può provocare sensibilizzazione alle proteine della larva gialla della farina e alla tropomiosina proveniente da altre fonti, come crostacei e acari; inoltre, può causare reazioni allergiche nelle persone allergiche a crostacei e acari della polvere.

  • L’Autorità ha raccomandato ulteriori ricerche sull’allergenicità del prodotto.
  • La Commissione osserva che, allo stato, non ritiene opportuno introdurre un requisito di etichettatura specifico sulla possibile sensibilizzazione primaria, in attesa di ulteriori dati.
  • Rimane invece necessario un avvertimento per i soggetti allergici a crostacei e acari della polvere.

Condizioni di commercializzazione e tutela dei dati

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo il richiedente iniziale SAS EAP Group è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un successivo richiedente ottenga un’autorizzazione autonoma senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. La tutela riguarda gli studi del fascicolo su cui l’EFSA ha fondato la propria valutazione e che il richiedente ha qualificato come protetti da proprietà industriale.

Etichettatura obbligatoria

L’allegato impone che, per i prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento, la denominazione in ეტichetta sia «Larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata». Inoltre, l’etichettatura deve riportare, accanto all’elenco degli ingredienti, l’indicazione che l’ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere.

Usi autorizzati e livelli massimi

La larva essiccata può essere utilizzata come alimento intero o in polvere in specifiche categorie di prodotto indicate nell’allegato.

  • Prodotti proteici: 10 g/100 g
  • Biscotti: 10 g/100 g
  • Piatti a base di leguminose: 10 g/100 g
  • Prodotti a base di pasta: 10 g/100 g

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato fornisce anche una definizione tecnica del prodotto: si tratta dell’intera larva gialla della farina essiccata termicamente, intera o sotto forma di polvere, ottenuta da larva sbianchita ed essiccata in forno e, se del caso, macinata. Prima dell’essiccazione termica è richiesto un periodo minimo di digiuno di 24 ore per consentire lo svuotamento intestinale delle larve.

Parametri compositivi e criteri di qualità

Sono fissati parametri chimico-fisici, contaminanti e criteri microbiologici.

  • Ceneri: 3,5-4,5 % p/p
  • Umidità: 1-8 % p/p
  • Proteina grezza (N x 6,25): 56-61 % p/p
  • Carboidrati digeribili: 1-6 % p/p
  • Grassi: 25-30 % p/p, di cui saturi 4-9 % p/p
  • Indice di perossido: ≤ 5 meq O2/kg di grassi
  • Fibre alimentari: 4-7 % p/p
  • Chitina: 4-7 % p/p

Per i contaminanti sono previsti, tra gli altri:

  • Piombo: ≤ 0,075 mg/kg
  • Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg
  • Aflatossine totali: ≤ 4 μg/kg
  • Aflatossina B1: ≤ 2 μg/kg
  • Deossinivalenolo: ≤ 200 μg/kg
  • Ocratossina A: ≤ 1 μg/kg

Sono inoltre stabiliti criteri microbiologici, tra cui limiti per conteggio totale aerobico, lieviti e muffe, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, anaerobi solfito riduttori, Bacillus cereus, enterobatteriacee e stafilococchi coagulasi positivi.

Rapporti con altri atti e applicazione

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’atto è rilevante ai fini del SEE, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione

L’articolo 1, paragrafo 1, inserisce la larva di Tenebrio molitor essiccata nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione riguarda il nuovo alimento come specificato nell’allegato del regolamento.

Tutela esclusiva iniziale per 5 anni

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede che per cinque anni dalla data di entrata in vigore solo SAS EAP Group, con sede a Saint-Orens-de-Gameville (Francia), sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.

Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura

L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che la voce inserita nell’elenco dell’Unione comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato. In particolare, l’allegato impone la denominazione specifica del nuovo alimento e l’avvertenza allergenica per i prodotti che lo contengono.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 2 dispone che gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, su cui l’EFSA ha basato la valutazione e che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale, non possono essere usati a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di SAS EAP Group per cinque anni dalla data di entrata in vigore.

Modifica del regolamento (UE) 2017/2470

L’articolo 3 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiungendo la nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).

Entrata in vigore

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareproprietà industrialetutela dei dati

Testo integrale

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