Cassazione Penale, Sentenza n. 6974/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verdolino impugnava l'ordinanza del 31/07/2024 che aveva annullato l'autorizzazione, fissata con ordinanza del 10/07/2024, ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 591 c.p.p., sostenendo che il Pubblico Ministero non poteva proporre appello perché l'autorizzazione ad assentarsi per lavoro sarebbe inoppugnabile e non attinente alla libertà personale; 2) carenza di motivazione rispetto ai presupposti di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p., contestando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della relazione medica e della necessità di garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e le indispensabili esigenze di vita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui sono appellabili (e dunque impugnabili) le autorizzazioni ad assentarsi che comportano una modifica strutturale e continuativa del regime detentivo ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.; nel caso concreto l'autorizzazione al lavoro era periodica e continuativa e quindi appellabile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: il Tribunale aveva rilevato che Verdolino era socio di maggioranza e dipendente di una società in bonis, quindi non in stato di indigenza e non sussisteva la necessità prevista dall'art. 284, comma 3; inoltre la consulenza medica di parte non era connessa alla impossibilità di svolgere l'attività lavorativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione della giurisprudenza costituzionale, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamata dalla parte ricorrente come norma processuale che regola inammissibilità, ma la Corte ha ritenuto infondata la deduzione relativa all'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero nel caso concreto
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il presupposto per autorizzazioni ad assentarsi dagli arresti domiciliari per lavoro: la necessità di provvedere alle indispensabili esigenze di vita o lo stato di assoluta indigenza. La Corte ha interpretato che autorizzazioni periodiche e continuative rientrano in questa disciplina e possono essere appellabili perché modificano strutturalmente il regime detentivo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione essendo il ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento utilizzato per la statuizione sul versamento, in via equitativa, di una somma alla cassa delle ammende quando non si può ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa
Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 03/10/2018 (Pergola)
Citata per il principio consolidato secondo cui le autorizzazioni ad assentarsi per singoli eventi sono inoppugnabili mentre quelle per periodi permanenti o prolungati sono appellabili in quanto incidono stabilmente sul regime detentivo
Massime di principio
- Distinguere tra autorizzazioni occasionali (singoli eventi) e autorizzazioni periodiche/continuative: le prime sono normalmente inoppugnabili, le seconde sono appellabili perché incidono strutturalmente sul regime degli arresti domiciliari.
- Per ottenere l'autorizzazione ad assentarsi ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., è necessario dimostrare la reale sussistenza delle 'indispensabili esigenze di vita' o lo stato di assoluta indigenza; la mera condizione soggettiva o una generica difficoltà economica non sono automaticamente sufficienti.
- La solvibilità e la situazione economica della società di cui l'imputato è socio possono essere valutate dal giudice come elementi contraddittori alla richiesta di autorizzazione per ragioni lavorative (es. distribuzione utili, attività in bonis).
- Le consulenze o relazioni mediche di parte devono contenere un nesso chiaro e specifico tra le condizioni psicofisiche e l'impossibilità di svolgere l'attività se si invocano per giustificare l'autorizzazione al lavoro; altrimenti il giudice può non ritenere provato il collegamento.
- Chi propone ricorso infondato in cassazione può essere condannato alle spese e, in presenza dei presupposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte applica dette misure anche quando non ritiene provata la 'colpa' grave ma valuta equitativamente la sanzione.
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