Cassazione Civile, Ordinanza n. 32379/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per il 2005, disconoscendo costi portati da fatture emesse da un fornitore ritenuto inesistente o comunque autore di operazioni oggettivamente inesistenti, per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi. Sulla base di tale rettifica era stato emesso un ulteriore avviso nei confronti del socio unico della società, in applicazione del principio di trasparenza, per il corrispondente maggior reddito. I giudici di appello avevano accolto il gravame del socio limitandosi a richiamare l’accoglimento dell’appello proposto dalla società, senza riportarne il contenuto né esaminare gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, violazione delle norme in tema di deducibilità dei costi e detraibilità IVA, di presunzioni e di riparto dell’onere della prova, nonché omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR aveva trascurato gli indici dell’inesistenza delle operazioni: sede inesistente del fornitore, uso di timbro di altra impresa cessata, numerazione anomala delle fatture, inidoneità organizzativa e lavorativa dell’impresa emittente, fermo amministrativo di mezzi e mancanza di riscontri sul pagamento delle somme.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, quando l’Ufficio contesta l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici idonee a sostenere la pretesa; a quel punto incombe sul contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo. Nel caso concreto, la sentenza d’appello era viziata perché non aveva valutato gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione e non aveva verificato se il contribuente avesse assolto l’onere probatorio contrario. Il mero richiamo all’esito favorevole del giudizio della società non era sufficiente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato come base normativa per la deducibilità dei costi, subordinata ai requisiti di certezza e determinabilità; nel caso di fatture relative a operazioni inesistenti, il costo non è deducibile se il contribuente non prova la reale esistenza della prestazione.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, una volta forniti dall’Ufficio elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell’inesistenza dell’operazione, grava sul contribuente la prova contraria della legittimità del costo o della detrazione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono costituire prova sufficiente della pretesa dell’Amministrazione, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento fondato anche su presunzioni e indizi attendibili, per contestare l’inesattezza della dichiarazione e delle operazioni dedotte.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, che presuppone l’effettività dell’operazione fatturata.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme che disciplinano la fattura quale documento rilevante ai fini IVA; la sua regolarità formale non basta se l’operazione è fittizia.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La prova dell’Ufficio può fondarsi anche su elementi indiziari idonei a dimostrare che le operazioni documentate in fattura sono inesistenti.
Massime di principio
- In materia di IVA e imposte sui redditi, la fattura è normalmente titolo per la detrazione e la deduzione, ma tale effetto viene meno se l’Amministrazione dimostra, anche per presunzioni semplici, che l’operazione è oggettivamente inesistente.
- Quando l’Ufficio allega elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sull’inesistenza dell’operazione fatturata, il contribuente deve fornire prova contraria della reale esecuzione della prestazione o della legittima fonte del costo; non basta la sola regolarità formale della contabilità o l’avvenuto pagamento apparente.
- Il giudice tributario deve valutare singolarmente e complessivamente tutti gli indizi offerti dall’Amministrazione e, solo se li ritiene idonei, esaminare la prova contraria del contribuente; l’omessa considerazione del materiale indiziario integra vizio di motivazione e violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio.
- Non è sufficiente, per decidere la controversia relativa a un avviso emesso nei confronti del socio, un mero rinvio all’esito del giudizio relativo alla società se non si dà conto del contenuto della decisione presupposta e della sua pertinenza al caso concreto.
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