Sentenza del 16/07/2015 n. 716 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tarsu - Accertamento - Avviso di accertamento - Prescrizione quinquennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l’applicabilità del termine quinquennale previsto dalla legge n. 296/2006. Di conseguenza, l’avviso notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento deve considerarsi tardivo e non valido per intervenuta decadenza dell’ente dal potere di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento TARSU perché notificato oltre il termine previsto dalla legge. In particolare, per gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio relativi a dichiarazioni o versamenti omessi o inesatti, la legge finanziaria 2007 ha stabilito un termine quinquennale, decorrente dall’anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma impone all’ente impositore un termine decadenziale quinquennale per notificare gli avvisi di accertamento TARSU. Decorso tale termine senza una valida notifica, l’accertamento non può più essere efficacemente esercitato.
Massime di principio
- Per gli accertamenti TARSU soggetti alla disciplina della legge n. 296/2006, occorre verificare l’anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e calcolare il termine fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
- Il termine indicato è di decadenza: non riguarda soltanto la prescrizione del credito, ma la perdita del potere dell’ente di notificare validamente l’accertamento.
- La tempestività deve essere valutata con riferimento alla data di notifica dell’avviso, che deve avvenire entro il termine previsto dalla legge.
- In presenza di un avviso notificato oltre il termine quinquennale, il contribuente può contestarne la validità chiedendo l’annullamento per decadenza dell’ente impositore.
- La verifica concreta richiede comunque di individuare correttamente l’annualità d’imposta, la scadenza della dichiarazione o del versamento e l’eventuale applicabilità di norme transitorie o speciali.
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