Cassazione Penale, Ordinanza n. 08712/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Caltagirone in sede esecutiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza irrevocabile del 9 febbraio 2021. Sosteneva, da un lato, che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato la possibile continuazione tra i reati oggetto della sentenza che aveva concesso il beneficio e quelli della sentenza successiva, in relazione alla quale era stata disposta la revoca; dall'altro, che la revoca non fosse comunque dovuta perché, sommando le pene delle due sentenze, il limite di due anni non sarebbe stato superato. La Corte rileva però che la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. non era stata proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, mentre la revoca era stata chiesta dal pubblico ministero. Quanto al secondo motivo, la revoca era stata giustificata non dal superamento del limite di pena complessivo, ma dal fatto che l'interessato aveva già più volte fruito della sospensione condizionale e non poteva ottenerla nuovamente con la sentenza del 9 febbraio 2021.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Il riconoscimento della continuazione non può essere valutato in cassazione se non risulta essere stato previamente richiesto al giudice dell'esecuzione nel procedimento avente ad oggetto la diversa istanza decisa.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio può essere revocato quando risulta che l'imputato aveva già più volte ottenuto la sospensione condizionale e non poteva nuovamente beneficiarne con la sentenza che lo aveva concessa.
art. 9 febbraio 2021, sentenza irrevocabile dal 26/02/2021
La precedente sentenza costituiva il titolo in cui era stato concesso il beneficio poi revocato in executivis.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, una doglianza fondata sul riconoscimento della continuazione tra reati deve risultare previamente devoluta al giudice dell'esecuzione; in difetto, la censura è inammissibile in sede di legittimità perché introduce una questione non trattata nel procedimento a quo.
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente disposta quando il beneficio risulti essere stato concesso in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'ordinamento, indipendentemente dal fatto che la somma delle pene inflitte in diverse sentenze non superi il limite quantitativo dedotto dal ricorrente.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che non si confrontano con la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, dovendo la censura misurarsi con la specifica ragione posta a base del provvedimento.
- Quando il giudice dell'esecuzione fonda la revoca del beneficio su una causa autonoma rispetto a quella prospettata nel ricorso, il motivo che attacca una diversa premessa logico-giuridica non coglie la decisione e non può essere accolto.
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