Sentenza n. 2734/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza sentenza n. 617/2024 pubblicata in data 12 novembre 2024 dal Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 617/2024, pubblicata il 12 novembre 2024 e notificata al Ministero il 19 settembre 2025, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere in suo favore la carta del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza al Ministero, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'esistenza del giudicato, la spettanza degli importi riconosciuti alla ricorrente e l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dedotto di aver eseguito la sentenza. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già pagato. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una decisione avente obblighi di pagamento nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per le sentenze contenenti obblighi di pagamento, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della decisione all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato del giudice ordinario che riconosca un credito nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo gli eventuali pagamenti già eseguiti.
- La mancata deduzione o dimostrazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'Amministrazione, a fronte di documentazione idonea sulla spettanza del credito riconosciuto dal giudicato, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →