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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8809/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame relativa alla convalida del sequestro della somma di €3.000, sostenendo che l'annullamento del decreto di convalida doveva comportare la restituzione della somma al soggetto cui il denaro era stato sequestrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse accertato che Hudorovich non era il soggetto cui il denaro era stato sequestrato e quindi non era legittimato a chiedere la restituzione; inoltre la somma era già stata restituita alla persona offesa (Cataldo Pantuso), con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso non ha censurato l'accertamento sulla legittimazione e pertanto è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il Tribunale, quale giudice ai sensi dell'art. 324 c.p.p. in sede di rinvio, ha valutato la legittimazione e l'interesse all'impugnazione e ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse/legittimazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non è esclusa la colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 3281/2021

    Precedente annullamento che aveva reso necessario riesaminare la questione sul sequestro; rilevante nel procedimento ma non eliminante l'obbligo di provare la titolarità della somma da parte del ricorrente

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 2779/2022

    Ha annullato l'ordinanza del riesame limitatamente all'omessa restituzione della somma al soggetto cui il denaro era stato sequestrato, richiedendo dunque accertamenti sulla restituzione al reale avente diritto

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale sul requisito necessario per escludere la colpa ai fini dell'esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Solo il soggetto cui il bene è stato effettivamente sequestrato (o l'avente titolo) ha legittimazione a chiedere la restituzione; un terzo privo di titolarità non ha interesse a impugnare la mancata restituzione.
  • Se la somma/beni sequestrati sono stati restituiti all'avente diritto prima dell'impugnazione, sussiste la sopravvenuta mancanza di interesse e l'impugnazione è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non riesamina profili di fatto che il ricorso non contesta: se la decisione impugnata contiene accertamenti di fatto non censurati, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Chi contesta la mancata restituzione deve provare la propria titolarità sul bene e la tempestività dell'impugnazione; assentire su questi punti è cruciale per evitare inammissibilità.
  • Le conseguenze dell'inammissibilità possono includere condanna alle spese e, in presenza di colpa, versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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