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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34859/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore dichiarato di un immobile di proprietà del contribuente. Dopo il rigetto del ricorso in primo e in secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione degli artt. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato a lui l'onere di provare il minor valore del bene; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 51, comma 3, e 52, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la consulenza tecnica di parte avrebbe dovuto essere valutata per dimostrare il valore di mercato del bene o la congruità del corrispettivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio volta ad accertare il reale valore dell'immobile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma si era limitata a rilevare l'assenza di prova contraria da parte del contribuente rispetto alla rettifica operata dall'Ufficio secondo i criteri legali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura investiva solo una delle rationes decidendi e perché la consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché non era stato dedotto un fatto storico decisivo omesso, ma solo la mancata ammissione di una CTU, la cui utilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso concreto, non risultava essere l'unico mezzo di prova possibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    La rettifica del valore del bene ai fini dell'imposta di registro può essere supportata da elementi relativi alle caratteristiche del bene, alla destinazione urbanistica e ai valori di immobili similari della stessa zona e categoria catastale.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere probatorio viene attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non quando il giudice valuti le prove e ritenga non assolto l'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciabile in cassazione solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del peso probatorio delle risultanze acquisite rientra nel potere del giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro formale del primo motivo, ma la censura è stata ricondotta dalla Corte ai limiti propri del sindacato sulla violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la mancata ammissione di una consulenza tecnica.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per la regolare instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può fondare la propria determinazione su caratteristiche oggettive del bene, destinazione urbanistica e valori di immobili similari; il contribuente, se contesta la stima, deve offrire prova contraria.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova; non quando, correttamente individuato l'onere, ritenga non raggiunta la prova richiesta.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, poiché la scelta tra prove contrastanti rientra nell'art. 116 c.p.c.
  • La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva o, al più, un elemento indiziario, e non ha autonomo valore di prova piena.
  • In cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di documenti, perizie o altri elementi istruttori.
  • La mancata ammissione di una CTU è censurabile solo se la consulenza costituisca l'unico mezzo idoneo ad accertare il fatto decisivo controverso; in caso contrario, la valutazione sull'opportunità della CTU è discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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