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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37410/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d'impresa di una banca, ritenendo indeducibili le spese sostenute per il recupero di crediti ceduti pro soluto a una società veicolo. Secondo l'Ufficio, tali esborsi erano mere anticipazioni imputabili alla mandante e, quindi, non componenti negativi del reddito. La banca aveva contestato tale impostazione sostenendo che il contratto di servicing disciplinasse in modo autonomo compenso e rimborsi, prevedendo un rimborso forfetario e un'eventuale integrazione solo al ricorrere di determinate condizioni di disponibilità dei fondi e di priorità dei pagamenti; perciò gli esborsi non avrebbero avuto natura di mere anticipazioni ma di costi gravanti sulla stessa banca, con rischio anche della loro mancata recuperabilità. Con il ricorso per cassazione la banca denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362, 1719, 1720 e 2423, comma 2, c.c. e dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse mal interpretato il contratto di servicing, non cogliendo la natura aleatoria della disciplina pattizia del rimborso e la deroga convenzionale alla regola dell'art. 1720 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, non era stata dimostrata una violazione dei canoni ermeneutici né un vizio logico della motivazione. Ha condiviso la lettura secondo cui le clausole contrattuali non incidevano sull'an del diritto al rimborso, ma solo sulla sua concreta misura e sulla garanzia patrimoniale, per effetto della priorità convenzionalmente attribuita ad altri crediti. Ha quindi ritenuto corretto qualificare le somme come spese anticipate per conto della mandante, pur con un rischio negozialmente assunto di mancato rimborso parziale. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata tenuta, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge nella interpretazione del contratto e della disciplina fiscale applicabile.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico contrattuale dedotto come violato; la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato un effettivo scostamento dai criteri interpretativi.

  • art. 1719 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha escluso la rilevanza ma ha ritenuto che la disciplina negoziale non ne sovvertisse la logica di fondo in tema di spese del mandato.

  • art. 1720 c.c.

    la Corte lo ha valorizzato come espressione del principio generale per cui le spese sostenute dal mandatario sono a carico del mandante e devono essere rimborsate, salvo diversa pattuizione.

  • art. 2423, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla corretta contabilizzazione delle poste; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    invocato per la deducibilità fiscale dei costi; la Corte, rigettando il motivo, ha confermato l'impostazione che li considera anticipazioni rimborsabili e non costi diversi da dedurre nel conto economico secondo la tesi della ricorrente.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti nel modulare la disciplina del rimborso delle spese e dei costi del mandato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il riferimento all'importo ulteriore del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa più favorevole alla parte.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni concorrenti non può essere censurata in cassazione solo perché la parte preferirebbe una diversa soluzione.
  • In tema di mandato, l'art. 1720 c.c. esprime il principio per cui le spese sostenute dal mandatario per l'esecuzione dell'incarico sono a carico del mandante, salvo diversa regolazione pattizia ammessa dall'autonomia contrattuale.
  • La diversa disciplina pattizia del rimborso delle spese può incidere sulle modalità e sulla misura del rimborso, ma non muta necessariamente la natura degli esborsi come spese anticipate per conto del mandante.
  • L'alea negoziale sulla recuperabilità del rimborso non trasforma automaticamente il rimborso spese in una remunerazione ulteriore o in un costo integralmente proprio del mandatario; occorre verificare se la pattuizione incida sull'an del credito o solo sulla sua soddisfazione concreta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoMandato
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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