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Sentenza

Sentenza n. 1276/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, per € 500 annui

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 1281/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a ottenere la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per € 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. In corso di giudizio il Ministero ha documentato l’accredito, avvenuto il 25 febbraio 2026, dell’importo riconosciuto; il ricorrente ha confermato l’adempimento e ha chiesto la rifusione delle spese per soccombenza virtuale, in ragione della tardività dell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Ministero ha dato esecuzione al giudicato mediante accredito delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo confermava l’incontestata fondatezza della pretesa. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Nel quantificare il compenso, il giudice ha considerato sia la collaborazione del Ministero nell’adempimento sia la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, che consente di ripartire l’impegno professionale e giustifica una riduzione proporzionale del compenso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’adempimento sopravvenuto dell’obbligo riconosciuto dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.

    Nel liquidare le spese di giudizi seriali con posizioni sostanziali e processuali identiche e questioni analoghe, la ripartizione dell’impegno professionale su più ricorsi può giustificare una riduzione proporzionale del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta e integrale dell’obbligo risultante dal giudicato comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie tardivamente al giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’adempimento confermi la fondatezza della pretesa azionata.
  • Nella liquidazione dei compensi per controversie seriali affidate ai medesimi difensori, la sostanziale identità delle posizioni e delle questioni trattate può giustificare una riduzione proporzionale del compenso, tenendo conto della ripartizione dell’impegno professionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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