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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18812/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendica avente ad oggetto un terreno sito in Ponza, proposta da due sorelle che assumevano di esserne comproprietarie pro indiviso. Esse chiedevano il rilascio del fondo, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno, deducendo che i convenuti si erano introdotti nel terreno, lo avevano recintato e vi avevano realizzato un manufatto abusivo. I convenuti contestavano la domanda, affermando di essere comproprietari e compossessori del bene; chiamavano inoltre in causa la loro dante causa, chiedendo dichiararsi l'inefficacia o nullità dell'atto di compravendita con cui il fondo era stato trasferito. La terza chiamata sosteneva di essere divenuta proprietaria esclusiva per usucapione prima del rogito. In primo grado la rivendica veniva accolta; in appello, invece, la domanda principale era respinta e restava fermo il rigetto della domanda di nullità del contratto. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando: omesso esame e violazione dell'art. 1442 c.c. sulla prescrizione dell'azione di annullamento; errata mancata dichiarazione della prescrizione della domanda riconvenzionale; vizio di motivazione e violazione degli artt. 1140, 565, 583, 1146 e 2729 c.c. in punto di valutazione delle prove, possesso ad usucapionem, successione dei danti causa e prova presuntiva; inoltre, contraddittorietà della motivazione ex art. 132 c.p.c. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica via PEC della sentenza d'appello, e lo ha dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello via PEC. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della prosecuzione del giudizio di legittimità, la mancata notifica del ricorso alla parte contumace in appello, trattandosi di cause scindibili. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1442 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla prescrizione dell'azione di annullamento del contratto; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività

  • art. 360 c.p.c.

    indicazione dei vizi di legittimità dedotti nei motivi di ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato come parametro del vizio motivazionale nella valutazione delle prove

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per censurare la nozione di possesso e la sua prova nel quadro dell'usucapione

  • artt. 565, 583 e 1146 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere la provenienza ereditaria del bene e la sommatoria dei possessi ai fini dell'usucapione

  • art. 2729 c.c.

    invocato in relazione alla prova per presunzioni

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre contraddittorietà/insufficienza della motivazione

  • art. 332 c.p.c.

    applicato dalla Corte per affermare che, in presenza di cause scindibili, non occorreva ordinare la notifica del ricorso alla parte contumace in appello

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    richiamati per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    indicato come base normativa della notificazione a mezzo PEC della sentenza d'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è stata notificata validamente alla parte tramite PEC, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione e il ricorso notificato il giorno successivo alla scadenza è inammissibile per tardività.
  • In presenza di cause scindibili, la mancata notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace nel grado di appello non impone necessariamente un ordine di integrazione del contraddittorio, se l'impugnazione nei suoi confronti è ormai preclusa.
  • Le censure di merito sulla valutazione delle prove, sul possesso e sull'usucapione restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari.
  • Ai fini del rispetto del termine breve di impugnazione rileva la data di perfezionamento della notificazione per il destinatario, come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna nel sistema PEC.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniNotificazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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