Cassazione Civile, Ordinanza n. 18812/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendica avente ad oggetto un terreno sito in Ponza, proposta da due sorelle che assumevano di esserne comproprietarie pro indiviso. Esse chiedevano il rilascio del fondo, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno, deducendo che i convenuti si erano introdotti nel terreno, lo avevano recintato e vi avevano realizzato un manufatto abusivo. I convenuti contestavano la domanda, affermando di essere comproprietari e compossessori del bene; chiamavano inoltre in causa la loro dante causa, chiedendo dichiararsi l'inefficacia o nullità dell'atto di compravendita con cui il fondo era stato trasferito. La terza chiamata sosteneva di essere divenuta proprietaria esclusiva per usucapione prima del rogito. In primo grado la rivendica veniva accolta; in appello, invece, la domanda principale era respinta e restava fermo il rigetto della domanda di nullità del contratto. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando: omesso esame e violazione dell'art. 1442 c.c. sulla prescrizione dell'azione di annullamento; errata mancata dichiarazione della prescrizione della domanda riconvenzionale; vizio di motivazione e violazione degli artt. 1140, 565, 583, 1146 e 2729 c.c. in punto di valutazione delle prove, possesso ad usucapionem, successione dei danti causa e prova presuntiva; inoltre, contraddittorietà della motivazione ex art. 132 c.p.c. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica via PEC della sentenza d'appello, e lo ha dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello via PEC. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della prosecuzione del giudizio di legittimità, la mancata notifica del ricorso alla parte contumace in appello, trattandosi di cause scindibili. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1442 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma sulla prescrizione dell'azione di annullamento del contratto; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività
art. 360 c.p.c.
indicazione dei vizi di legittimità dedotti nei motivi di ricorso
art. 118 disp. att. c.p.c.
invocato come parametro del vizio motivazionale nella valutazione delle prove
art. 1140 c.c.
richiamato per censurare la nozione di possesso e la sua prova nel quadro dell'usucapione
artt. 565, 583 e 1146 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la provenienza ereditaria del bene e la sommatoria dei possessi ai fini dell'usucapione
art. 2729 c.c.
invocato in relazione alla prova per presunzioni
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedurre contraddittorietà/insufficienza della motivazione
art. 332 c.p.c.
applicato dalla Corte per affermare che, in presenza di cause scindibili, non occorreva ordinare la notifica del ricorso alla parte contumace in appello
artt. 325 e 326 c.p.c.
richiamati per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
indicato come base normativa della notificazione a mezzo PEC della sentenza d'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata validamente alla parte tramite PEC, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione e il ricorso notificato il giorno successivo alla scadenza è inammissibile per tardività.
- In presenza di cause scindibili, la mancata notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace nel grado di appello non impone necessariamente un ordine di integrazione del contraddittorio, se l'impugnazione nei suoi confronti è ormai preclusa.
- Le censure di merito sulla valutazione delle prove, sul possesso e sull'usucapione restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari.
- Ai fini del rispetto del termine breve di impugnazione rileva la data di perfezionamento della notificazione per il destinatario, come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna nel sistema PEC.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →