Sentenza n. 5822/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I., Dott. Paola Odorino, n. 1330/2025 pubbl. il 07/04/2025, RG n. 7773/2022, Repert. n. 1721/2025 del 07/04/2025 relativamente al pagamento delle spese legali ivi quantificate, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Comune all'obbligo di pagare le spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1330/2025 del 7 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1330/2025, che aveva condannato il Comune di Casapesenna a rifondere le spese di giudizio, liquidate in € 3.562,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario. Ha dedotto la mancata esecuzione della condanna e chiesto che il Comune fosse ordinato a pagare entro un termine non superiore a trenta giorni; in caso di ulteriore inottemperanza, ha domandato la condanna al pagamento, interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e penalità di mora, nonché la nomina di un commissario ad acta. Dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso, il Comune ha effettuato il pagamento; il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell'intervenuto pagamento successivo alla notificazione e all'iscrizione a ruolo del ricorso. Ha condannato il Comune di Casapesenna alle spese del giudizio di ottemperanza, applicando il principio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione ha adempiuto solo dopo il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario. Non sono state esaminate le ulteriori richieste di pagamento coattivo, interessi, penalità di mora e nomina del commissario ad acta, divenute prive di oggetto per l'adempimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La norma individua il rito di ottemperanza applicato per la tutela del giudicato; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione specifica.
art. 112 c.p.a.
in caso di perdurante inottemperanza all’esecuzione del giudicato per cui è causa, condanni il Comune di Casapesenna, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme di cui sopra, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e penalità di mora ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 112, comma 3, prima parte, art. 1284 co. 4 c.c. e art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il tutto nel termine di trenta giorni;
La disposizione è richiamata nella domanda del ricorrente a fondamento della richiesta di penalità di mora; il TAR, preso atto del pagamento, non decide nel merito tale richiesta.
art. 1284, comma 4, c.c.
in caso di perdurante inottemperanza all’esecuzione del giudicato per cui è causa, condanni il Comune di Casapesenna, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme di cui sopra, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e penalità di mora ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 112, comma 3, prima parte, art. 1284 co. 4 c.c. e art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il tutto nel termine di trenta giorni;
La norma è menzionata dal ricorrente quale fondamento della richiesta di interessi, ma il giudice non si pronuncia su tale pretesa, superata dall'intervenuto pagamento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in caso di perdurante inottemperanza all’esecuzione del giudicato per cui è causa, condanni il Comune di Casapesenna, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme di cui sopra, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e penalità di mora ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 112, comma 3, prima parte, art. 1284 co. 4 c.c. e art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il tutto nel termine di trenta giorni;
La disposizione è invocata per la penalità di mora richiesta in caso di persistente inottemperanza, ma la sentenza non ne valuta i presupposti.
d.lgs. 231/2002
in caso di perdurante inottemperanza all’esecuzione del giudicato per cui è causa, condanni il Comune di Casapesenna, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme di cui sopra, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e penalità di mora ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 112, comma 3, prima parte, art. 1284 co. 4 c.c. e art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il tutto nel termine di trenta giorni;
Il decreto è richiamato dal ricorrente a sostegno degli interessi richiesti, senza che il TAR ne decida l'applicabilità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto pagamento.
- Se l'amministrazione adempie soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
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