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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26226/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso della TOSAP versata per gli anni 2010-2014 da una società che occupava un'area sulla quale riteneva non dovuto il tributo, sostenendo che il suolo avesse natura privata e non fosse destinato all'uso pubblico indistinto. Dopo il rigetto dell'istanza in via amministrativa, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR, in appello del comune, aveva riformato la decisione ritenendo che l'area fosse stata oggetto di una dicatio ad patriam e dunque gravata da servitù di pubblico transito. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sussistente la dicatio ad patriam senza accertare una volontà del proprietario di assoggettare il bene all'uso indiscriminato della collettività, la non precarietà della messa a disposizione e l'esistenza di un interesse pubblico generale; 2) erronea valorizzazione delle caratteristiche costruttive del bene e degli elementi istruttori ai fini dell'accertamento della volontà di asservimento; 3) violazione degli artt. 1 e 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, 81 e 112 c.p.c., 39 d.lgs. n. 507/1993, per avere la CTR affermato la carenza di legittimazione attiva della società ad esercitare l'actio negatoria ex art. 949 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, si configura quando il proprietario metta volontariamente e con carattere di continuità un bene a disposizione della collettività, senza che rilevino la spontaneità della condotta o i motivi che l'hanno determinata. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione della CTR, che aveva desunto l'asservimento dell'area dalla ristrutturazione del complesso, dalla trasformazione della zona in "piazza", dalla documentazione tecnica e dalle caratteristiche concrete della sistemazione del bene. Ha inoltre considerato irrilevanti, una volta accertata la servitù di pubblico transito, le circostanze relative alla delimitazione con vasi e al cartello di proprietà privata. Il terzo motivo non è stato esaminato perché assorbito dal rigetto dei primi due. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato dalla ricorrente per contestare la debenza/rimborso della TOSAP; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, ritenendo corretta la qualificazione dell'area come soggetta a uso pubblico

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni nella motivazione della CTR

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per disporre il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso integralmente respinto

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna della parte soccombente alle spese di lite

  • art. 949 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'actio negatoria; la censura non viene esaminata per assorbimento

  • art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato nel terzo motivo, non esaminato per assorbimento

  • artt. 1 e 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel terzo motivo, non esaminato per assorbimento

  • artt. 81 e 112 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo, non esaminato per assorbimento

Massime di principio

  • La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, richiede che il proprietario metta volontariamente un bene a disposizione della collettività con carattere di continuità, non di precarietà o mera tolleranza, per soddisfare un'esigenza comune dei cittadini.
  • L'accertamento della servitù di pubblico transito è un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non illogica; non è consentito alla parte chiedere una rivalutazione alternativa degli elementi istruttori.
  • Ai fini della qualificazione di un'area come assoggettata a uso pubblico, possono rilevare anche le caratteristiche strutturali e la concreta sistemazione del bene, se interpretate unitamente agli altri elementi fattuali da cui desumere la volontà di asservimento.
  • Una volta accertata l'esistenza di una servitù di uso pubblico o di pubblico transito, diventano irrilevanti le circostanze incompatibili solo in via apparente, come delimitazioni materiali o cartelli di proprietà privata, ove non smentiscano l'asservimento già accertato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneServitùRicorso per cassazione
RamiTributiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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