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Sentenza

Sentenza n. 11556/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e sociale n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato su BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione Veneto ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l’importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e del relativo allegato A; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento, ivi compresa la nota n. 34255 del 7 dicembre 2022, con la quale Azienda Zero, riscontrando le note inviate dall’Area Sanità e Sociale, ha provveduto all’aggregazione dei dati ricevuti al fine della predisposizione del prospetto riepilogativo per anno, unitamente ai suoi Allegati A e B; le deliberazioni adottate dalle Aziende Sanitarie con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, ed in particolare la delibera del Direttore Generale n. 1398 del 13 dicembre 2022 dell’ULSS 1, la delibera del Direttore Generale n. 2330 del 7 dicembre 2022 dell’ULSS 2, la delibera del Direttore Generale n. 2076 del 12 dicembre 2022 dell’ULSS 3, la delibera del Direttore Generale n. 1138 del 9 dicembre 2022 dell’ULSS 4, la delibera del Direttore Generale n. 1488 del 7 dicembre 2022 dell’ULSS 5, la delibera del Direttore Generale n. 826 del 12 dicembre 2022 dell’ULSS 6, la delibera del Direttore Generale n. 2322 del 9 dicembre 2022 dell’ULSS 7, la delibera del Direttore Generale n. 2001 del 7/12/2022 dell’ULSS 8, la delibera del Direttore Generale n. 1240 del 13/12/2022 dell’ULSS 9, la delibera del Direttore Generale n. 2560 del 9 dicembre 2022 dell’Azienda Ospedale – Università Padova, la delibera del Direttore Generale n. 1176 del 12 dicembre 2022 dell’Azienda Ospedale – Università Verona, la delibera del Direttore Generale n. 1077 del 12 dicembre 2022 dell’Istituto Oncologico Veneto; la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. 544830 del 24 novembre 2022, la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. 55340 del 30/11/2022, la Nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. 559223 del 2 dicembre 2022, con le quali Area Sanità e Sociale ha inviato alle Aziende Sanitarie una richiesta avente ad oggetto l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2019, richiedendo la trasmissione ad Azienda Zero dei relativi dati sulla base delle fatture espresse in centesimi; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 -2018, nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202306072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di adozione delle linee guida sul payback, nonché decreto della Regione Veneto di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, società che negli anni 2015-2018 forniva dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento dei tetti di spesa nazionali e regionali, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, e il decreto della Regione Veneto con cui sono stati individuati i fornitori soggetti al payback e gli importi dovuti. Sono stati dedotti: violazione delle garanzie partecipative, del contraddittorio, degli obblighi di trasparenza, istruttoria e motivazione; erroneità e indeterminatezza dei calcoli del fatturato e delle quote di ripiano; illegittimità della fissazione dei tetti di spesa, anche per la mancata distinzione tra regioni; retroattività della fissazione dei tetti regionali e lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e dell'equilibrio economico dei contratti di gara; illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e delle altre norme istitutive del payback, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81, 97 e 117 Cost., dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione degli artt. 30, 97 e 106 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1375 c.c. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno e il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure rivolte ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback dei dispositivi medici ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, compatibile con la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Secondo il TAR, il sistema era conoscibile dalle imprese già dal 2015, prima delle gare, sia quanto all'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano, sia quanto alle percentuali poste a carico dei fornitori e al criterio proporzionale basato sul fatturato. La successiva fissazione nel 2019 dei tetti regionali e l'attuazione nel 2022 non hanno innovato sostanzialmente il regime, ma lo hanno reso operativo; il tetto regionale era stato fissato nella stessa misura del tetto nazionale, pari al 4,4% del fabbisogno sanitario standard. Il TAR ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa la parte del ricorso relativa al decreto della Regione Veneto. Le attività regionali sono state ritenute meramente vincolate, tecniche, ricognitive e riepilogative: la Regione non determina il tetto, non ne certifica il superamento e non esercita discrezionalità, ma verifica i dati contabili, individua le aziende e calcola l'importo sulla base di parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali. La controversia regionale riguarda quindi un rapporto obbligatorio paritario e un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, devoluto al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici a livello nazionale e regionale

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella formulazione originaria, poneva il superamento integralmente a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    ciascuna azienda fornitrice ... concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa

    Disciplina la fissazione dei tetti, la rilevazione del loro superamento, la quota di ripiano posta a carico dei fornitori e la procedura regionale di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    il superamento ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA

    Ha precisato le modalità di rilevazione del superamento del tetto e il riferimento ai dati di fatturazione.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022

    elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle Regioni la fase attuativa di verifica contabile, individuazione dei fornitori e imposizione del pagamento.

  • art. 3 e art. 4 d.m. 6 ottobre 2022

    ricognizione delle fatture

    Definiscono, rispettivamente, le attività istruttorie degli enti sanitari e le competenze regionali di verifica, compilazione degli elenchi e determinazione delle modalità di versamento.

  • art. 11 c.p.a.

    il processo può essere riproposto dinanzi al giudice indicato ... entro il termine perentorio di tre mesi

    Consente la prosecuzione o riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario in caso di declinatoria della giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge per il contributo di solidarietà imposto ai fornitori.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina del payback per ragionevolezza, proporzionalità, rispetto della riserva di legge e assenza di violazione dell'affidamento e del divieto di retroattività.

Massime di principio

  • La controversia relativa ai decreti regionali di payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti si limitano, in attività interamente vincolata e priva di discrezionalità amministrativa o tecnica, a verificare dati contabili, individuare i fornitori e calcolare matematicamente gli importi dovuti sulla base di parametri già fissati dalla legge e da atti statali.
  • La determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento costituiscono competenze statali; le Regioni, nella fase attuativa del payback, non possono rideterminare il tetto, certificare autonomamente lo scostamento o modificare le percentuali di riparto, ma devono porre a carico dei fornitori quanto già determinato secondo la disciplina normativa e ministeriale.
  • Il meccanismo del payback dei dispositivi medici applicabile agli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 richiamata dal TAR, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d'impresa e riserva di legge, poiché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e individua per legge soggetti, oggetto e criteri essenziali della prestazione.
  • La successiva determinazione dei tetti regionali e l'attuazione procedurale del payback non assumono carattere retroattivo lesivo dell'affidamento quando l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano, nonché i criteri essenziali di partecipazione dei fornitori, erano già conoscibili prima delle procedure di gara e della conclusione dei contratti.
  • Quando la controversia si colloca a valle dell'esercizio di un potere autoritativo e riguarda esclusivamente l'esistenza o il corretto calcolo di un'obbligazione patrimoniale determinata in modo vincolato dalla legge, il petitum sostanziale riguarda un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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